Imposta donazioni soltanto per il trust non «transitorio»
Prelievo quando il vincolo di destinazione realizza un incremento stabile
L’applicazione dell’imposta di donazione all’atto di dotazione del trust è legittima solo se il vincolo di destinazione che viene istituito con il trust è idoneo a realizzare «un incremento stabile» «di un dato patrimonio con correlativo decremento di un altro». Se, invece, si tratta dell’istituzione di un vincolo di destinazione che abbia «solo portata destinatoria, con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente» l’imposta di donazione non si applica e l’atto istitutivo del vincolo del trust si registra con il pagamento della sola imposta in misura fissa. È quanto deciso dall’ordinanza 31445 della Cassazione del 5 dicembre 2018: un ulteriore punto di svolta nel tormentato iter percorso dal tema della tassazione applicabile all’atto di dotazione del trust.
La decisione della Cassazione n. 31445 giudica espressamente «troppo rigido» l’orientamento espresso in passato dalla Cassazione stessa (nelle decisioni 5322/2015, 3886/2015 e 3737/2015) secondo il quale l’imposta sui vincoli di destinazione sarebbe una imposta “nuova”, diversa dall’imposta di donazione, applicabile alla mera istituzione del vincolo «senza valutarne gli effetti» dal medesimo prodotti.
Invece, si rende rilevante la valutazione di questi effetti. Se l’istituzione del vincolo di destinazione si concreta, in sostanza, in una donazione indiretta, si rende giustificata l’applicazione dell’imposta di donazione: dovrebbe essere questo il classico caso del trust che il disponente istituisce a vantaggio dei suoi figli, per dotarli di un certo patrimonio a una certa data, nel frattempo demandando al trustee di gestirlo.
Viceversa, se l’istituzione del vincolo di destinazione non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento ma ha natura transitoria, non vi è manifestazione di capacità contributiva: il presupposto d’imposta, in questo caso, si manifesterà solo quando vi sarà il trasferimento definitivo dal trustee al beneficiario dei beni vincolati in trust.
Per comprendere al meglio questo nuovo intervento della Cassazione, appare opportuno riferirsi ai due esempi concreti che la sentenza offre, entrambi relativi a un cosiddetto trust “autodichiarato”, cioè istituito da un disponente che nomina se stesso quale trustee con l’intento di segregare una parte del suo patrimonio (quella appunto vincolata in trust) rispetto al suo restante patrimonio “generale”.
Il primo esempio è la fattispecie giudicata con l’ordinanza 31445: Tizio autodichiara un trust con riguardo a determinati beni immobili in vista della loro “eventuale vendita” al fine di destinare il ricavato al pagamento di taluni creditori, con la previsione che il trustee avrebbe alfine restituito i beni che non fossero stati utilizzati per lo scopo programmato. Il secondo esempio è quello del trust istituito al fine di vendere senz’altro un determinato bene al fine di pagare determinati debiti con il ricavato, senza alcuna previsione di ritorno del bene al disponente. Ebbene, nel primo caso la tassazione dovrebbe essere in misura fissa, nel secondo caso in misura proporzionale.