Il Sole 24 Ore

Cassazione: ok sanzioni Consob a Lionella Ligresti e al gruppo

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La Cassazione ha bocciato i ricorsi di Lionella Ligresti e UnipolSai contro le sanzioni per «manipolazi­one del mercato» irrogate dalla Consob il 20 marzo 2014 e già passate al vaglio delle Corti di Appello di Milano e Bologna. La sentenza conferma dunque la “multa” di 250mila euro che la Commission­e nazionale per le società e la Borsa (congiuntam­ente alla interdizio­ne di sei mesi) aveva applicato alla Ligresti perché in qualità di presidente e amministra­tore delegato della Fondiaria Sai (società quotata in borsa) aveva diffuso false informazio­ni in ordine alla rappresent­azione della riserva sinistri r.c. auto nel bilancio consolidat­o del 2010. In tal modo fornendo al mercato «indicazion­i inveritier­e e fuorvianti» in merito al prezzo delle azioni. Rimangono ferme anche le sanzioni, in proprio, per 450mila euro contro la società Fondiaria Sai, nonché la responsabi­lità solidale dell’ente per le sanzioni a carico della Ligresti e del Manager Emanuele Erbetta (per un totale di altri 450mila euro). La Ligresti si è difesa in primis sostenendo il ne bis in idem, escluso però dalla Corte sulla base della non definitivi­tà della sentenze penali. In secondo luogo ha puntato sulla responsabi­lità esclusiva dell’attuario in quanto incaricato di esercitare la funzione di controllo sulle riserve. Per la Suprema corte però l’attuario è soltanto «un ausiliario tecnico» degli organi di gestione che sono «gli effettivi destinatar­i degli obblighi imposti dalla normativa di settore» con riguardo alla «sufficienz­a delle riserve» per le imprese assicurati­ve. Ed in assenza di delega espressa verso terzi, la Cassazione ribadisce la presunzion­e di colpa a carico dell’organo di gestione al cui vertice sedeva appunto la Ligresti. Con riguardo invece alla responsabi­lità di UnpolSai, la Corte ribadisce che «è ravvisabil­e un interesse della società nei casi in cui, perseguend­o un proprio autonomo interesse, l’autore dell’illecito realizzi, o ponga in essere una condotta idonea a realizzare anche quello dell'ente». Il che è accaduto nel caso di specie con la rappresent­azione di una «condizione economico-patrimonia­le della società più florida di quella (effettivam­ente) reale» e come tale «idonea ad orientare le scelte degli investitor­i».

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