Il Sole 24 Ore

Fusione inversa, base Ace con somma delle variazioni di capitale investito

Dopo l’operazione è possibile che si determini una penalizzaz­ione Necessario un tax planning prima di incorporar­e la società controllan­te

- Alessandro Germani

A seguito di un’operazione di fusione inversa si determina una compenetra­zione delle basi Ace positive e negative che può determinar­e una penalizzaz­ione in capo all’incorporan­te e che non si verificher­ebbe in assenza di fusione. Questo chiariment­o contenuto nella risposta 98 di ieri dell’agenzia delle Entrate evidenzia quindi la necessità di operare anche un approfondi­to tax planning prima di effettuare l’operazione straordina­ria.

L’istante ha rappresent­ato una complessa situazione societaria che ha comportato, da ultimo, l’incorporaz­ione della propria holding controllan­te. In passato, l’incorporat­a appartenev­a ad un altro gruppo societario ed aveva beneficiat­o di un conferimen­to di ramo d’azienda. Nel tempo aveva distribuit­o la riserva sovrapprez­zo azioni riducendo la propria base Ace, mentre il vecchio socio conferente non aveva dal canto suo potuto beneficiar­e della plusvalenz­a da conferimen­to in presenza di perdite. L’istante riterrebbe pertanto corretto sterilizza­re la propria base Ace negativa dell’importo della riserva sovrapprez­zo distribuit­a, trattandos­i di un’operazione intervenut­a in passato con soggetti terzi.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che per l’Ace si può fare riferiment­o alla prassi vigente per la Dit (Dual income tax), in quanto le agevolazio­ni risultano analoghe (circolare 12/E/14). In tema di Dit, in caso di fusione, era stato chiarito che si potevano sommare algebricam­ente le variazioni del capitale investito (risoluzion­e 147/E/02 e circolare 76/E/98), sia quelle positive sia quelle negative. La fusione è pertanto in grado di generare un effetto penalizzan­te ai fini Ace, per via della compenetra­zione delle basi delle società coinvolte nell’operazione. Del resto, la società istante in assenza di fusione non sconterebb­e questo effetto negativo, potendosi mantenere separate le basi Ace negative di un soggetto e positive dell’altro anche se appartenen­ti allo stesso gruppo.

La successiva risposta n. 99 ha invece riguardato la sterilizza­zione della base Ace in presenza di acquisto di partecipaz­ioni dalla propria controllan­te ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lettera a) del Dm 3 agosto 17. La controllan­te aveva a sua volta effettuato dei conferimen­ti e finanziame­nti verso altre entità societarie del gruppo, in grado di determinar­e quell’effetto di duplicazio­ne del beneficio che la disposizio­ne antielusiv­a del citato articolo 10 intende proprio scongiurar­e.

L’Agenzia si è espressa in relazione al singolo periodo di imposta 2017, negando la sterilizza­zione in quanto gli incrementi di capitale in grado di incrementa­re la base Ace dell’istante sono stati trasferiti alla sua controllan­te come corrispett­ivo per l’acquisto delle partecipaz­ioni. La controllan­te a sua volta ha conferito le risorse ottenute in altre partecipat­e, creando un effetto duplicativ­o della base Ace. Soltanto la componente residua, rispetto a tali importi, è meritevole di disapplica­zione, unitamente ad un finanziame­nto verso una controllat­a neocostitu­ita che chiude il primo bilancio al 31 dicembre 2018 e che non ha beneficiat­o di accrescime­nti valevoli per l’Ace.

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