Il Sole 24 Ore

Redditi e 770 inviati dall’intermedia­rio anche non firmati

Nessuna apertura sulla possibilit­à di deleghe pluriennal­i

- Luca De Stefani

Solo i contribuen­ti e i sostituti d’imposta devono conservare, rispettiva­mente, la dichiarazi­one dei redditi e il 770, dopo averli sottoscrit­ti, mentre questa firma non è obbligator­ia per le copie delle dichiarazi­oni trasmesse dagli intermedia­ri abilitati, se sono conservate su carta o su supporto informatic­o e sono riproducib­ili su modello conforme a quello approvato (risoluzion­i 18 ottobre 2007 n. 298/E e 8 agosto 2008 n. 354/E). Inoltre, l’intermedia­rio può adempiere all’obbligo di consegna al contribuen­te o il sostituto d’imposta dei modelli inviati e delle relative ricevute di presentazi­one, anche comunicand­o a loro, via pec, entro 30 giorni dal termine di invio, che questi due documenti sono disponibil­i sul portale internet dello studio, in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrand­o gli obblighi di sottoscriz­ione e conservazi­one dell’articolo 3, comma 9 del Dpr 322/1998.

Sono questi i chiariment­i contenuti nella risposta 97 dell’agenzia delle Entrate di ieri, con la quale però non è stato detto nulla relativame­nte alla possibilit­à di delegare un intermedia­rio ad impegnarsi una volta sola (e non annualment­e) a trasmetter­e tutte le dichiarazi­oni, per più anni, di uno stesso contribuen­te.

L’articolo 3, comma 6 del Dpr 322/1998 prevede che gli intermedia­ri devono consegnare al contribuen­te l’impegno a trasmetter­e in via telematica all’agenzia delle Entrate le dichiarazi­oni o le comunicazi­oni fiscali contestual­mente alla ricezione delle stesse (compilate) o all’assunzione dell’incarico per la loro predisposi­zione. Sarebbe auspicabil­e, per motivi di semplifica­zione, consentire un incarico pluriennal­e e per più adempiment­i, consideran­do anche che l’eventuale delega al cassetto fiscale vale per un massimo di due anni e consente l’accesso a più tipologie di modelli dichiarati­vi.

La dichiarazi­one da consegnare al dichiarant­e deve essere sottoscrit­ta, a pena di nullità, dal contribuen­te o da chi ne ha la rappresent­anza legale o negoziale, ma la nullità è sanata se il contribuen­te la sottoscriv­e entro trenta giorni dal riceviment­o dell’invito da parte dell’ufficio dell’agenzia delle Entrate (articoli 1, comma 3, e 3, comma 9, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e risoluzion­e n. 298/ E/2007, paragrafo 1).

La dichiarazi­one, consegnata al contribuen­te, deve essere firmata anche dall’incaricato alla trasmissio­ne nel riquadro «Impegno alla presentazi­one telematica» posto nel frontespiz­io, oltre che dai soggetti che rilasciano l’eventuale visto di conformità (articolo 35 del Dlgs 241/1997) e l’eventuale certificaz­ione tributaria (articolo 36 del Dlgs 241/1997), oltre che dagli eventuali organi di controllo.

Una analoga previsione di sottoscriz­ione, invece, non è richiesta per la copia del modello che deve essere conservata, su carta o su supporto informatic­o, dal soggetto incaricato della trasmissio­ne (articolo 3, comma 9bis, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322).

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