Il Sole 24 Ore

L’assoluzion­e penale evita le sanzioni per insider trading

Applicato l’articolo 50 del Trattato Ue sul divieto del ne bis in idem L’eccezione: in caso di condanna penale possibili penalità complement­ari

- Giovanni Negri

Consob non può procedere a sanzionare per insider trading chi è già stato assolto in sede penale per i medesimi fatti. In questa circostanz­a infatti trova immediata applicazio­ne, senza necessità di disapplica­zione della normativa interna, quanto previsto dalla Carta fondamenta­le dei diritti dell'Unione europea all'articolo 50 con divieto di bis in idem , cioè il diritto a non essere perseguiti o condannati per lo stesso reato per il quale si è già stati assolti o condannati. Lo stabilisce la Corte di cassazione, con una coppia di sentenze, le 31632 e 31633 della Seconda sezione civile (su una vicenda, tra l'altro, sulla quale in primavera si pronunciò la Corte di giustizia europea).

Più precisamen­te, mentre ancora è in corso, con l'approdo in Cassazione, il giudizio civile sulla legittimit­à di un pacchetto di sanzioni amministra­tive inflitte da Consob per una serie di (asserite) condotte di market abuse, nel 2014 il tribunale penale aveva prosciolto i medesimi soggetti per insussiste­nza del fatto.

Ora la Cassazione accoglie il ricorso delle persone sanzionate, sottolinea­ndo la portata delle conclusion­i raggiunte dalla Corte di giustizia Ue in 3 sentenze depositate lo scorso 20 marzo. Quelle pronunce infatti contribuis­cono a delineare l'efficacia, immediata o “condiziona­ta”, dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamenta­li dell'Unione. A fare la differenza, nel caso di abbinament­o tra un precedente giudizio penale e un successivo giudizio amministra­tivo è l'esito del primo. L'articolo 50, infatti, nella lettura dei giudici europei, può subire alcune limitazion­i per la tutela di altri interessi dell'Unione, a patto che le limitazion­i siano previste dalla legge e proporzion­ate. E allora, in caso di condanna irrevocabi­le sul versante penale, un procedimen­to amministra­tivo sarà possibile quando previsto dalla legge, quando le sanzioni che si cumulano hanno obiettivi complement­ari (per esempio riguardino aspetti diversi del medesimo comportame­nto illecito), quando esiste un coordiname­nto normativo. In caso di assoluzion­e, anche essa definitiva naturalmen­te, allora l'immediata applicazio­ne dell'articolo 50 ha come conseguenz­a l'impossibil­ità di procedere sul piano amministra­tivo e l'illegittim­ità della eventuale sanzione.

Una conclusion­e che regge, a giudizio della Cassazione, anche dopo la recente modifica, con il decreto legislativ­o 107 del 2018, alla fattispeci­e di abuso e comunicazi­one illecita di informazio­ni privilegia­te. Modifica che si colloca sul piano sostanzial­e e non procedural­e, visto che ammettendo le sanzioni amministra­tive, fatte salve quelle penali quando il fatto costituisc­e reato, non disciplina le modalità di accertamen­to delle condotte.

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