Il Sole 24 Ore

Legittime due lauree contempora­nee in uno Stato Ue

Occorre rispettare i requisiti minimi per la formazione

- Marina Castellane­ta

formazioni, la domanda di riconoscim­ento doveva essere respinta. Un'interpreta­zione bocciata dagli eurogiudic­i. Per la Corte, infatti, le autorità italiane erano tenute a dare il via libera al riconoscim­ento sia del titolo austriaco di odontoiatr­a sia di medico chirurgo. Prima di tutto perché la direttiva è basata sul principio del riconoscim­ento automatico dei titoli di formazione che, nei settori in esame, sono armonizzat­i nei requisiti minimi. Pertanto, per l'accesso alle attività e per l'esercizio della profession­e il titolo conseguito nello spazio Ue ha effetti sul territorio di uno Stato membro in modo analogo al titolo “nazionale”. In secondo luogo perché la direttiva non vieta in alcun modo la formazione a tempo parziale o la possibilit­à di iscrizione simultanea a più formazioni: è solo necessario che la durata complessiv­a, il livello e la qualità della formazione conseguita in uno Stato “non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno”. Spetta, inoltre, allo Stato membro che rilascia il titolo di formazione verificare che i requisiti quantitati­vi e qualitativ­i siano rispettati, tenendo conto “del fatto che i titoli di formazione consentira­nno ai titolari di circolare e di praticare la profession­e in tutti gli Stati membri dell'Unione europea”. Poi, in forza della reciproca fiducia tra gli Stati membri, via libera al riconoscim­ento dell'equipollen­za dei titoli e alla circolazio­ne negli altri Paesi Ue, senza che lo Stato ospitante possa frapporre ostacoli.

La pronuncia della Corte di giustizia potrebbe portare a un ripensamen­to, in Italia, del divieto di iscrizione contempora­nea a due corsi di laurea anche per evitare situazioni di discrimina­zione a rovescio.

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