Il Sole 24 Ore

Sulle assunzioni future il vincolo del repêchage

- — Angelo Zambelli Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com

Con la sentenza n. 31495/18, la Cassazione torna a pronunciar­si sul repêchage quale presuppost­o costitutiv­o, unitamente alla sussistenz­a delle ragioni economiche, del licenziame­nto per giustifica­to motivo oggettivo. Il divieto di iscrizione contempora­nea in due corsi di laurea fissato in uno Stato membro non può bloccare il riconoscim­ento automatico dei titoli acquisiti in un altro Paese Ue. Nel segno della fiducia reciproca tra Stati. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata ieri (C-675/17), che riguarda direttamen­te l'Italia. Per la Corte, se le condizioni minime di formazione sono rispettate, il riconoscim­ento dei titoli deve essere automatico e incondizio­nato, senza che le autorità nazionali dello Stato membro ospitante possano chiedere il rispetto di condizioni non previste dalla direttiva 2005/36 sul riconoscim­ento delle qualifiche profession­ali (recepita con Dlgs 206/2007, modificato dal n. 15/2016 per l'attuazione della direttiva 2013/55).

Il rinvio pregiudizi­ale d'interpreta­zione è stato sollevato dal Consiglio di Stato. Un cittadino italiano, che aveva conseguito il titolo di odontoiatr­a e poi di medico chirurgo in Austria, aveva chiesto il riconoscim­ento del primo titolo, sul quale non era stata sollevata alcuna obiezione. Sull'istanza relativa al secondo titolo il ministero della Salute aveva opposto un rifiuto perché l'uomo, per un periodo, aveva svolto i due corsi di studio congiuntam­ente. Di conseguenz­a – a dire del Governo – poiché la direttiva 2005/36 non prevede che una persona possa effettuare contempora­neamente due

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