Dimezzata la quota R&S agevolabile
Il limite annuale passa da 20 a 10 milioni mentre torna la doppia aliquota
L’atteso maxi emendamento sembra confermare quasi integralmente le modifiche al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo già previste dal disegno di legge bilancio originario.
Con decorrenza dal 2019 (esercizio solare) resta quindi confermata la riduzione del limite annuale da 20 milioni a 10 milioni di euro, oltre che il ripristino della duplice aliquota di incentivazione, a seconda della tipologia di spese sostenute. Infatti, la vigente aliquota del 50% è mantenuta solo per le spese riferite a personale dipendente, e per quelle derivanti da contratti con università, enti di ricerca e imprese rientranti nella definizione di start-up innovative o di Pmi innovative, purché non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo del committente. Al di fuori di queste fattispecie, l’aliquota è ridotta al 25%.
Si dispone poi l’estensione del beneficio, con aliquota del 25%, ai materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Sul punto, vi è in effetti l’unica novità del maxi emendamento rispetto al disegno di legge: si prevede infatti che tale estensione non si applichi nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ora indicati tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile, cosa che si può verificare qualora l’inclusione per omogeneità di tali costi nella media di raffronto 2012-2014 vada a determinare una riduzione del beneficio.
Confermati anche i nuovi obblighi di documentazione (relazione tecnica) per tutti i beneficiari e di certificazione per le società con bilancio oggetto di revisione, nonché il fatto che il credito d’imposta è utilizzabile non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, ma solo subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma.
Infine, si stabilisce che il comma 1bis dell’articolo 3 del decreto legge 145/2013, concernente il riconoscimento del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo sostenute da soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti in Ue, See ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Dm 4 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del beneficio assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.