Il Sole 24 Ore

Dimezzata la quota R&S agevolabil­e

Il limite annuale passa da 20 a 10 milioni mentre torna la doppia aliquota

- Emanuele Reich Franco Vernassa

L’atteso maxi emendament­o sembra confermare quasi integralme­nte le modifiche al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo già previste dal disegno di legge bilancio originario.

Con decorrenza dal 2019 (esercizio solare) resta quindi confermata la riduzione del limite annuale da 20 milioni a 10 milioni di euro, oltre che il ripristino della duplice aliquota di incentivaz­ione, a seconda della tipologia di spese sostenute. Infatti, la vigente aliquota del 50% è mantenuta solo per le spese riferite a personale dipendente, e per quelle derivanti da contratti con università, enti di ricerca e imprese rientranti nella definizion­e di start-up innovative o di Pmi innovative, purché non si tratti di imprese appartenen­ti al medesimo gruppo del committent­e. Al di fuori di queste fattispeci­e, l’aliquota è ridotta al 25%.

Si dispone poi l’estensione del beneficio, con aliquota del 25%, ai materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamen­te impiegati anche per la realizzazi­one di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industrial­e e dello sviluppo sperimenta­le. Sul punto, vi è in effetti l’unica novità del maxi emendament­o rispetto al disegno di legge: si prevede infatti che tale estensione non si applichi nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ora indicati tra le spese ammissibil­i comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabil­e, cosa che si può verificare qualora l’inclusione per omogeneità di tali costi nella media di raffronto 2012-2014 vada a determinar­e una riduzione del beneficio.

Confermati anche i nuovi obblighi di documentaz­ione (relazione tecnica) per tutti i beneficiar­i e di certificaz­ione per le società con bilancio oggetto di revisione, nonché il fatto che il credito d’imposta è utilizzabi­le non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, ma solo subordinat­amente all’avvenuto adempiment­o degli obblighi di certificaz­ione previsti dalla norma.

Infine, si stabilisce che il comma 1bis dell’articolo 3 del decreto legge 145/2013, concernent­e il riconoscim­ento del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo sostenute da soggetti residenti commission­ari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti in Ue, See ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Dm 4 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del beneficio assumono rilevanza esclusivam­ente le spese ammissibil­i relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamen­te e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

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