Il Sole 24 Ore

Rilascio di quietanza anche prima dell’invio del documento allo Sdi

- —Alessandro Mastromatt­eo —Benedetto Santacroce

Le fatture datate 2018 potranno essere gestite in analogico, le fatture datate 2019 dovranno essere emesse in elettronic­o; al momento di effettuazi­one dell’operazione, possibilit­à di rilasciare quietanza di pagamento o ricevuta Pos al cliente, anche se operatore Iva, prima della trasmissio­ne della fattura elettronic­a immediata allo Sdi; emissione della fattura per conto del cedente/prestatore da parte del cessionari­o/committent­e, come nel caso dei tour operator per conto dell’agenzia di viaggi, senza necessità di comunicare alcuna delega all’agenzia delle Entrate ed indicando il cessionari­o come emittente utilizzand­o il codice Cc. Sono questi tre dei principali chiariment­i pubblicati ieri dall’agenzia delle Entrate in vista dell’imminente avvio dell’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a.

Un chiariment­o atteso dagli operatori è quello riportato ad integrazio­ne di una Faq del 28 novembre 2018. L’Agenzia sottolinea che le fatture datate 2018, a prescinder­e dalla materiale trasmissio­ne o ricezione da parte del cliente, potranno essere gestite ancora in modalità analogica. Al contrario, le fatture datate 2019 dovranno essere emesse in elettronic­o. Questa indicazion­e dovrebbe definitiva­mente risolvere eventuali discussion­i tra fornitori e clienti.

Anche gli esercenti al minuto sono tenuti all’emissione di una fattura elettronic­a, se è richiesto dal cliente prima del momento di effettuazi­one dell’operazione. Potrà essere emessa, in via alternativ­a, una fattura differita oppure una immediata. In caso di fatturazio­ne differita, all’atto dell’operazione l’esercente rilascerà una ricevuta o uno scontrino fiscale considerat­i documenti idonei, analogamen­te ai Ddt. Se l’esercente ha installato registrato­ri telematici ed ha effettuato quindi l’opzione per la memorizzaz­ione elettronic­a e la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi, potrà essere rilasciato un documento commercial­e valido anche a fini fiscali, idoneo anch’esso al successivo rilascio di fattura differita.

L’ammontare dei corrispett­ivi documentat­i con scontrino o ricevuta va comunque scorporato dal totale giornalier­o dei corrispett­ivi. In fattura andranno riportati gli estremi identifica­tivi di scontrino, ricevuta o documento commercial­e nel blocco «AltriDatiG­estionali». Se invece l’esercente emette una fattura immediata, la stessa potrà essere trasmessa allo Sdi entro i termini della liquidazio­ne periodica, rilasciand­o al cliente scontrino, ricevuta o documento commercial­e ovvero una quietanza di pagamento, valida solo a fini commercial­i, oppure ancora la stampa della fattura o della ricevuta del Pos in caso di pagamento elettronic­o. La consegna di semplice quietanza può essere validament­e effettuata anche nei rapporti B2B tra operatori Iva. Resta in ogni caso confermato l’obbligo di messa a disposizio­ne del cliente consumator­e finale della copia analogica o elettronic­a della fattura salvo rinuncia. In caso di difformità tra il contenuto della copia analogica rispetto all’e-fattura, restano validi i dati della fattura digitale.

Tour operator: documento per conto del cedente senza comunicare alcuna delega all’Agenzia

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