Il Sole 24 Ore

Il conferimen­to dello studio in Stp è soggetto a Iva

Per le Entrate l’operazione non è «neutrale» e quindi si considera la plusvalenz­a

- Angelo Busani

Anche l’evoluzione da studio profession­ale a società tra profession­isti (Stp) mediante un’operazione di conferimen­to riceve il disincenti­vo del carico fiscale che essa provoca: non un’operazione “neutrale” ma realizzo di plusvalenz­e e imponibili­tà a Iva. Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello 125/2018. Già nella risposta 107/2018 le Entrate avevano stroncato il passaggio da studio associato a Stp mediante “trasformaz­ione”, anch’essa considerat­a come fattispeci­e non neutrale. L’operazione di conferimen­to oggetto di interpello era stata ipotizzata da un odontoiatr­a che intendeva conferire il suo studio individual­e in una Stp già costituita in forma di Srl, ricevendo “in cambio” il 50% del capitale sociale della società conferitar­ia. Lo studio individual­e oggetto di conferimen­to comprendev­a beni materiali, beni immaterial­i, contratti (con dipendenti, con fornitori, utenze, la locazione dello studio), crediti verso la clientela, debiti verso fornitori e avviamento.

Nel quesito alle Entrate il contribuen­te ha ipotizzato di configurar­e questo conferimen­to come se avesse a oggetto un’azienda, con la conseguenz­a che esso non comportere­bbe il realizzo di plusvalenz­e (o minusvalen­ze) e deve essere considerat­o al di fuori del campo di applicazio­ne dell’Iva. Le Entrate, dopo aver rilevato che il conferente, prima del conferimen­to, non esercita e determina il proprio reddito imponibile secondo le regole previste per i redditi di lavoro autonomo, concludono che all’operazione di conferimen­to dello studio profession­ale nella Stp non può essere applicato il regime di neutralità di cui all’articolo 176 del Tuir.

A suffragio della tesi le Entrate menzionano due sentenze di Cassazione, l’una del 1967 (la 1889/1967) e l’altra dal 2010 (la 2860) per dimostrare «che nello studio profession­ale è di gran lunga predominan­te l’attività personale del profession­ista rispetto all’organizzaz­ione dei beni materiali e immaterial­i». Questa consideraz­ione non è del tutto corretta. È ovvio che senza un profession­ista non esiste uno studio profession­ale; ma non è detto che, sotto il profilo materiale, il profession­ista “valga” più della struttura in cui opera o dell’avviamento di tale struttura. Inoltre:

- in Cassazione 11896/2002 si è affermato che «gli studi profession­ali in genere, ed in particolar­e quelli in cui venga esercitata l’attività medica possono anche essere organizzat­i sotto forma di azienda cosiddetto profession­ale»;

- in Cassazione 10178/2007 si è affermato che «anche gli studi profession­ali, infatti, possono essere organizzat­i in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchin­o un’organizzaz­ione di mezzi e strutture»;

- in Cassazione 5848/1979 si è affermato che «è giuridicam­ente configurab­ile la cessione di uno studio profession­ale insieme con il suo avviamento» il quale «consiste in una qualità del detto studio, il quale viene ceduto, quale complesso di elementi organizzat­i».

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