Il Sole 24 Ore

Sanabile la dichiarazi­one d’intento irregolare

Sanzione formale per la casella «integrativ­a» barrata per errore

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Irregolare compilazio­ne della dichiarazi­one d’intento sanabile con la nuova definizion­e agevolata delle irregolari­tà formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. È quanto emerge dalla risposta all’interpello 126/2018 pubblicata ieri sul sito dell’Entrate. Si tratta dell’errata compilazio­ne da parte di un contribuen­te di alcune dichiarazi­oni d’intento emesse al solo fine di integrare l’ammontare del plafond comunicato con il primo documento. In altre parole, ilcontribu­ente, per incrementa­re il limite acquistabi­le senza Iva, una volta esaurito il plafond indicato con la prima dichiarazi­one, avrebbe dovuto presentare, prima dell’effettuazi­one dell’eventuale operazione non interament­e coperta dalla dichiarazi­one d’intento già presentata, una nuova dichiarazi­one.

In quest’ultima, però, non avrebbe dovuto barrare la casella “Integrativ­a”, in quanto sarebbe bastato indicare l’importo ulteriore fino a concorrenz­a del quale avrebbe inteso acquistare di nuovo dallo stesso fornitore senza l’applicazio­ne dell’imposta (articolo 8 lettera c Dpr 633/72. Barrando la casella dichiarazi­one d’intento integrativ­a, il contribuen­te ha invece di fatto cancellato la dichiarazi­one originaria e di conseguenz­a il plafond indicato nella prima lettera d’intento utilizzato per effettuare acquisti non imponibili ai fini Iva.

L’agenzia, non arroccando­si su rigide impostazio­ni formalisti­che, ma bensì dimostrand­o un’apprezzabi­le apertura verso “la sostanza”, ha sancito che, in costanza degli altri requisiti di legge previsti, il comportame­nto tenuto dal contribuen­te nel caso di specie, non fosse qualificab­ile fra quelli sanzionabi­li in base all’articolo 7, commi 3 e 4 del Dlgs 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta). In questa sede, le Entrate fanno notare che la specifica inosservan­za configura, invece, una violazione di carattere formale sanabile con il versamento della sanzione di 250 euro, da applicare a ogni singola violazione ulteriorme­nte riducibile in ravvedimen­to operoso secondo le regole proprie di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97. Ma vi è di più. La stessa risposta all’interpello ricorda che attraverso l’adesione alla sanatoria delle irregolari­tà formali (articolo 9 Dl 119/18), il versamento della somma una tantum di 200 euro potrebbe sanare le infrazioni formali compiute senza dover ravvedere ogni violazione.

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