Sanabile la dichiarazione d’intento irregolare
Sanzione formale per la casella «integrativa» barrata per errore
Irregolare compilazione della dichiarazione d’intento sanabile con la nuova definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. È quanto emerge dalla risposta all’interpello 126/2018 pubblicata ieri sul sito dell’Entrate. Si tratta dell’errata compilazione da parte di un contribuente di alcune dichiarazioni d’intento emesse al solo fine di integrare l’ammontare del plafond comunicato con il primo documento. In altre parole, ilcontribuente, per incrementare il limite acquistabile senza Iva, una volta esaurito il plafond indicato con la prima dichiarazione, avrebbe dovuto presentare, prima dell’effettuazione dell’eventuale operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d’intento già presentata, una nuova dichiarazione.
In quest’ultima, però, non avrebbe dovuto barrare la casella “Integrativa”, in quanto sarebbe bastato indicare l’importo ulteriore fino a concorrenza del quale avrebbe inteso acquistare di nuovo dallo stesso fornitore senza l’applicazione dell’imposta (articolo 8 lettera c Dpr 633/72. Barrando la casella dichiarazione d’intento integrativa, il contribuente ha invece di fatto cancellato la dichiarazione originaria e di conseguenza il plafond indicato nella prima lettera d’intento utilizzato per effettuare acquisti non imponibili ai fini Iva.
L’agenzia, non arroccandosi su rigide impostazioni formalistiche, ma bensì dimostrando un’apprezzabile apertura verso “la sostanza”, ha sancito che, in costanza degli altri requisiti di legge previsti, il comportamento tenuto dal contribuente nel caso di specie, non fosse qualificabile fra quelli sanzionabili in base all’articolo 7, commi 3 e 4 del Dlgs 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta). In questa sede, le Entrate fanno notare che la specifica inosservanza configura, invece, una violazione di carattere formale sanabile con il versamento della sanzione di 250 euro, da applicare a ogni singola violazione ulteriormente riducibile in ravvedimento operoso secondo le regole proprie di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97. Ma vi è di più. La stessa risposta all’interpello ricorda che attraverso l’adesione alla sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 Dl 119/18), il versamento della somma una tantum di 200 euro potrebbe sanare le infrazioni formali compiute senza dover ravvedere ogni violazione.