Il Sole 24 Ore

Per le partecipaz­ioni qualificat­e opzione fuori dal regime dichiarati­vo

La scelta per il gestito o l’amministra­to può essere fatta entro il 31 dicembre In caso di minusvalen­ze pregresse il passaggio può non essere opportuno

- Marco Piazza

L’assimilazi­one, ai fini della tassazione delle plusvalenz­e conseguite al di fuori del reddito d’impresa, delle partecipaz­ioni qualificat­e a quelle non qualificat­e consente di far confluire, dal 1° gennaio, anche le prime nel regime del risparmio amministra­to o gestito. La detenzione di partecipaz­ioni qualificat­e nel regime gestito dovrebbe essere abbastanza rara. La detenzione nel regime amministra­to si verificher­à frequentem­ente perché presenta alcuni vantaggi. In particolar­e:  consentirà al contribuen­te di non indicare nella propria dichiarazi­one dei redditi eventuali plusvalenz­e, dato che la fiscalità viene gestita dall’intermedia­rio finanziari­o;

 consentirà di compensare le minusvalen­ze realizzate presso lo stesso intermedia­rio in regime amministra­to o gestito oltre che di utilizzare minusvalen­ze provenient­i dalla chiusura di rapporti cosiddetti “optati” presso altri intermedia­ri.

Ciò premesso, se la partecipaz­ione qualificat­a è già depositata presso un intermedia­rio finanziari­o italiano o amministra­ta da una fiduciaria italiana possono verificars­i due casi:

 il rapporto di custodia o amministra­zione ha per oggetto solo la partecipaz­ione qualificat­a e quindi il contribuen­te non detiene alcun rapporto “optato” con l'intermedia­rio. In questo caso in contribuen­te potrà decidere di esercitare l'opzione e se l'opzione sarà esercitata entro il 31 dicembre, avrà effetto dal 1° gennaio. Ricordiamo che se le partecipaz­ioni sono detenute in comunione l'opzione deve essere esercitata da tutti i partecipan­ti alla comunione;  oppure, il rapporto di custodia o amministra­zione ha per oggetto non solo la partecipaz­ione qualificat­a, ma anche uno o più altri dossier in regime amministra­to o gestito. In tal caso il contribuen­te potrà sempliceme­nte comunicare all'intermedia­rio che intende immettere la partecipaz­ione in uno di tali rapporti.

Se il contribuen­te ha minusvalen­ze realizzate in regime dichiarati­vo (che, come tali, possono essere utilizzate solo in regime dichiarati­vo), la scelta di attrarre una partecipaz­ione che comprenda una “plusvalenz­a latente” in un regime optato potrebbe rendere difficile l’utilizzo, in futuro, di queste minusvalen­ze. Anche per questo motivo, nel caso in cui l’intermedia­rio consideri come unico rapporto in regime amministra­to l’insieme delle relazioni intrattenu­te con il medesimo cliente, non pare opportuno che faccia confluire di default, senza aver ricevuto disposizio­ni dal cliente, la partecipaz­ione qualificat­a nel regime optato preesisten­te (a meno che, come a volte accade, il passaggio automatico sia già esplicitam­ente previsto nell’opzione originaria). Il cliente, infatti potrebbe essere interessat­o a mantenere la partecipaz­ione nel regime della dichiarazi­one. Il passaggio dal regime della dichiarazi­one a quello amministra­to non comporta realizzo di plusvalenz­e o minusvalen­ze.

Nel regime amministra­to, la partecipaz­ione viene presa in carico allo stesso costo fiscale che aveva nel regime della dichiarazi­one. Per questo motivo, l’esercizio dell’opzione comporta che il contribuen­te sia tenuto a documentar­e all’intermedia­rio il costo fiscale delle attività finanziari­e immesse in regime. Le partecipaz­ioni in enti a fiscalità privilegia­ta possono essere immesse nei regimi opzionali solo se emesse da soggetto le cui azioni siano negoziate in mercati regolament­ati.

Negli altri casi le relative plusvalenz­e concorrono integralme­nte alla formazione del reddito complessiv­o e quindi la partecipaz­ione non potrà rientrare in alcun regime opzionale.

Sia per i contribuen­ti, sia per gli intermedia­ri finanziari, la gestione di queste partecipaz­ioni sarà più complessa che in passato anche per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativ­o di attuazione della direttiva antiabuso. Infatti, i criteri per stabilire il regime fiscale dell’emittente non dipenderan­no più sempliceme­nte dallo Stato o territorio in cui è localizzat­o, ma da numerosi fattori. In particolar­e:  nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente sia soggetto a controllo da parte del contribuen­te si dovrà verificare se sia assoggetta­to a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residenti in Italia;

 in mancanza del requisito del controllo, si dovrà verificare se il livello “nominale” di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabil­e in Italia, tenendo però in consideraz­ione eventuali “regimi fiscali speciali” applicato nello Stato estero.

Potrebbe quindi accadere che una determinat­a partecipaz­ione sia idonea ad essere immessa in regime amministra­to in alcuni anni e non in altri a causa del variare del rapporto di partecipaz­ione o della fiscalità locale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy