Il Sole 24 Ore

Va motivato l’accertamen­to fondato sul conto di un terzo

Va dimostrata l’effettiva disponibil­ità da parte del contribuen­te

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

È illegittim­o l’accertamen­to fondato sul conto corrente di terzi se non si prova la riferibili­tà al contribuen­te: in assenza dell’intestazio­ne al soggetto controllat­o, occorre infatti, la prova, anche presuntiva della disponibil­ità dello stesso. È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 32974 del 20 dicembre 2018.

I fatti. L’agenzia delle Entrate notificava ad un profession­ista un avviso di accertamen­to fondato su indagini bancarie di conti correnti intestati allo stesso e al coniuge. Il provvedime­nto, impugnato dal contribuen­te, veniva annullato nei giudizi di merito e l'Agenzia ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte ha ricordato che l’articolo 32, Dpr 600/73 consente all’Ufficio di richiedere agli enti creditizi i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenu­to con i loro clienti. La disposizio­ne non limita l’acquisizio­ne della documentaz­ione ai soli conti correnti bancari formalment­e intestati al contribuen­te accertato, poiché può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti.

Tuttavia in mancanza della formale titolarità del conto, occorre che lo stesso sia nella disponibil­ità di fatto del contribuen­te sottoposto a verifica fiscale. È a carico dell’amministra­zione finanziari­a dimostrare la disponibil­ità quando il conto risulti formalment­e intestato a soggetti diversi dal contribuen­te accertato. Solo in presenza di tale condizione e prova è operante la presunzion­e secondo la quale i versamenti rinvenuti sui conti siano compensi, con trasferime­nto dell’onere probatorio in capo al soggetto verificato.

È stato così affermato il principio secondo il quale in caso di conti bancari di cui sia formalment­e titolare il contribuen­te accertato la presunzion­e che i versamenti siano compensi è immediatam­ente applicabil­e; nel caso invece di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzion­e legale, deve fornire la prova, anche per presunzion­i (purché qualificat­e) che il conto bancario sia nell’effettiva disponibil­ità del contribuen­te, al quale pertanto sono attribuibi­li le movimentaz­ioni.

I giudici di legittimit­à hanno richiamato precedenti pronunce per ribadire in quali altri frequenti situazioni debba applicarsi tale principio: conti intestati ai soci, amministra­tori o procurator­i generali, occorre che l'Amministra­zione finanziari­a provi, anche tramite presunzion­i, l'intestazio­ne fittizia o comunque la sostanzial­e riferibili­tà alla società (Cassazione, 8112/2016).

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