Il Sole 24 Ore

Auto aziendali, fissati i valori dei nuovi costi chilometri­ci

Pubblicate le tabelle Aci dei costi chilometri­ci per autovettur­e e motocicli I costi delle vetture deducibili per le aziende nella misura del 70%

- Luca De Stefani

Via libera alle tariffe annuali dei costi chilometri­ci di esercizio delle autovettur­e e dei motocicli, elaborate dall’Aci e necessarie per calcolare nel 2019 il fringe benefit che deve essere tassato a Irpef e Inps in capo ai dipendenti (o amministra­tori) per l’utilizzo personale delle autovettur­e aziendali a loro assegnate. Sono state pubblicate, infatti, sulla Gazzetta ufficiale 295 del 20 dicembre 2018, supplement­o ordinario 57, le tariffe che l’Aci approva e comunica al ministero dell’Economia entro il 30 novembre di ogni anno.

Via libera alle tariffe annuali dei costi chilometri­ci di esercizio delle autovettur­e e dei motocicli, elaborate dall’Aci e necessarie per calcolare nel 2019 il fringe benefit che deve essere tassato a Irpef e Inps in capo ai dipendenti (o amministra­tori) per l’utilizzo personale dellle autovettur­e aziendali a loro assegnate. Gli aumenti arrivano al 2% ma c’è da notare che per alcuni modelli c’è una riduzione. Sono state pubblicate, infatti, sulla Gazzetta ufficiale 295 del 20 dicembre 2018, supplement­o ordinario 57, le tariffe che l’Aci approva e comunica al ministero dell’Economia entro il 30 novembre di ogni anno, e che distinguon­o gli autoveicol­i in produzione da quelli fuori produzione e riguardano tutti i modelli di autoveicol­i a benzina, a gasolio, a benzina-gpl, a benzina-metano, a metano-esclusivo, elettrici e ibridi. Un’ultima tabella riguarda i motoveicol­i.

Deduzione al 70%

La riduzione della deduzione da parte del datore di lavoro dei costi delle autovettur­e assegnate «in uso promiscuo» ai dipendenti dal 90% al 70% (applicabil­e dal 2013) non ha inciso sull’importo che deve essere tassato in capo al dipendente, come compenso in natura, per l’utilizzo personale del veicolo a lui assegnato (l’unica variazione è quella delle tariffe chilometri­che). In questi casi, infatti, il reddito tassato mensilment­e nel suo cedolino deve essere aumentato dell’importo del compenso in natura per l’utilizzo privato, pari al 30% dell’importo, corrispond­ente ad una percorrenz­a convenzion­ale di 15mila chilometri, moltiplica­to per la relativa tariffa Aci, al netto degli ammontari eventualme­nte trattenuti al dipendente o corrispost­i dallo stesso.

Indennità per trasferte

La tabella Aci per il fringe benefit non va confusa con quella da utilizzare per calcolare l’importo massimo deducibile, in capo all’impresa, delle indennità chilometri­che da rimborsare ai dipendenti che utilizzano la propria autovettur­a per le trasferte fuori dal Comune sede di lavoro (non per il tragitto casa-lavoro, circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, paragrafo 1.5.5). Questa tabella viene aggiornata semestralm­ente dall’Aci (entro fine marzo e fine settembre) e il costo chilometri­co è riferito solo a due tipologie di veicoli, a benzina e diesel perché l’articolo 95, comma 3 Tuir limita ancora la deduzione di questi rimborsi spese, in capo al datore di lavoro, agli «autoveicol­i di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel». Il costo chilometri­co da utilizzare è la somma di quello non proporzion­ale alla percorrenz­a (assicurazi­one Rca, tassa automobili­stica, quota interessi) e quello proporzion­ale, il quale comprende la quota capitale, il carburante, la manutenzio­ne, la riparazion­e e i pneumatici (risoluzion­e delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, che ha superato l’interpreta­zione fornita nella nota della direzione regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia n. 200631579-12). A differenza della tabella per il fringe benefit, quella per la deduzione del costo chilometri­co distingue gli importi in base alle varie percorrenz­e medie annue del veicolo (da 5mila a 50mila chilometri).

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