Iva al 4% anche sul pane con spezie, semi, erbe e destrosio
La disciplina fiscale non era stata in grado di seguire le tecniche di produzione
Il sistema delle aliquote Iva sul pane si adegua alle moderne tecniche di produzione. Per effetto di una modifica (nella legge di Bilancio) all’articolo 75 della legge 413/91, l’aliquota del 4% diventa applicabile ad alcune tipologie di pane finora escluse - e tassate al 10% - per via dell’impiego di ingredienti ritenuti non ammissibili nel confezionamento di prodotti della panetteria ordinaria.
La disciplina Iva del pane non è mai stata in grado di seguire l’evoluzione tecnologica e normativa del settore della panificazione che, specie negli ultimi anni, ha fortemente ampliato e diversificato l’offerta per venire incontro alle esigenze dei consumatori. Le regole Iva sono rimaste ferme ad una disciplina di fine anni Sessanta - la legge 580/67. Nonostante il titolo III di tale legge - al quale la normativa Iva rinvia - sia stato in gran parte abrogato dal Dpr 502/98, l’amministrazione fiscale nazionale ha sostenuto (si veda la circolare 39/E del 1999) e ribadito nel tempo la validità delle norme abolite quanto alla determinazione dei prodotti della panetteria comune ammissibili all’aliquota Iva 4%, di cui al n. 15 della tabella A, parte II, del Dpr 633/72. In pratica, questo orientamento ha portato a che, a seguito della riforma normativa del settore del pane ad opera del Dpr 502/98, si è creata una discrepanza fra le norme tecnico-merceologiche - ossia quelle che dettano le regole e individuano gli ingredienti ammissibili nella produzione del pane - e le regole Iva. Queste ultime non hanno seguito l’evoluzione delle prime rimanendo ancorate a una nozione tradizionale di pane che oramai rappresenta solo una frazione del ben più ampio settore della panificazione. Il risultato è stato il sorgere di numerosi contenziosi in cui l’amministrazione fiscale contesta l’applicazione dell’Iva 4% in relazione a prodotti che, merceologicamente rientrano a tutti gli effetti nella categoria del pane ma che fiscalmente non sono considerati tali e pertanto da tassare al 10 per cento.
La disposizione della lege di Bilancio tenta di risolvere tale divergenza adeguando la normativa Iva a quella sulla panificazione attraverso una modifica all’articolo 75 della legge 413/91, che fornisce l’interpretazione autentica del campo di applicazione del n. 15 della tabella A, parte II del Dpr 633/72. In forza di questa modifica, sono ora ammissibili all’aliquota 4% e, pertanto, sono considerati prodotti della panetteria ordinaria, anche quelli contenenti destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.