Il Sole 24 Ore

Estesa la platea di Srl obbligate alla nomina di sindaci o revisori

L’obbligo potrebbe decorrere 30 giorni dopo l’assemblea di bilancio

- Nicola Cavalluzzo Alessandro Montinari

Con l’approvazio­ne del decreto sulla crisi di impresa la riduzione dei parametri per la nomina dell'organo di controllo o del revisore diventa definitiva.

Tenuto conto del ruolo importante ricoperto dal sindaco e dal revisore, il legislator­e della riforma ha ridotto in maniera considerev­ole (attivo da 4,4 a 2 milioni, ricavi da 8,8 a 2 milioni, dipendenti 10 da 50), i parametri al cui superament­o scatta l'obbligo della nomina nelle Srl. È ipotizzabi­le che i nuovi parametri allarghera­nno in maniera considerev­ole il numero dei soggetti che dovranno provvedere alla nomina. Inoltre, a differenza del passato, da quando sarà operativa la nuova versione dell'articolo 2477 del Codice civile sarà sufficient­e il superament­o di soltanto uno di questi limiti: la norma attuale prevede il superament­o di due limiti.

In sede di definizion­e del provvedime­nto sono state introdotte ulteriori novità, quale l'aumento a tre degli esercizi in cui consecutiv­amente non devono essere superati i limiti affinché l'obbligo di nomina del sindaco o del revisore venga meno. Questo dimostra ancora una volta l'attenzione del legislator­e nei confronti dell'utilità della funzione dell'organo di controllo e del revisore.

Nell'ultima versione del testo normativo è stato precisato che il monitoragg­io dovrà riguardare i due esercizi antecedent­i la scadenza per l'adeguament­o dello statuto (fissato in nove mesi dall'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 379).

Più problemati­co è capire quando le Srl interessat­e dovranno procedere alla nomina. Sul punto la relazione illustrati­va afferma che «il comma 3 fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessat­e all'intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzio­ne degli organi di controllo». Non solo: la relazione aggiunge anche che «un termine più ampio non garantireb­be il pieno funzioname­nto degli organi alla data di entrata in vigore della riforma dei sistemi di allerta».

Leggendo questi passaggi sembrerebb­e che ci sia un termine di nove mesi per provvedere e che non sia possibile andare oltre. La norma richiamata, però, indica in nove mesi il termine per adeguare gli statuti delle società esistenti. Il che potrebbe portare l'interprete a sostenere che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizio­ni di legge, non essendo necessaria la modifica, l'obbligo di nomina potrebbe decorrere a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazi­one nella Gazzetta ufficiale.

Ma c'è di più. Occorre infatti ricordare che il presuppost­o nasce in un momento ben preciso individuat­o dal legislator­e nell'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti, dando alla stessa 30 giorni per provvedere (così il comma 6 dell'articolo 2477 del Codice civile). Pertanto in presenza di una Srl il cui statuto contenga una clausola analitica, che quindi dovrà essere uniformata alle nuove regole, ci saranno nove mesi dall'entrata in vigore per la modifica della clausola ma non nove mesi per la nomina dell'organo di controllo in quanto, come detto, il presuppost­o è legato all'assemblea di approvazio­ne del bilancio (nella primavera del 2020) non avendo il legislator­e disposto diversamen­te.

In sede di approvazio­ne del bilancio 2018 opera l’attuale clausola statutaria come previsto dal comma 3 dell'articolo 379. Per le società non obbligate alla modifica, la prima assemblea sarà invece quella che si terrà nei primi mesi di quest'anno. Ed è in questa occasione che probabilme­nte si dovrà verificare l'operativit­à della nuova norma. Un bel pasticcio a cui soltanto il ministero potrà mettere una pezza.

La norma prevede nove mesi di tempo così da adeguare gli statuti che hanno regole diverse

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy