Il Sole 24 Ore

Anche Inps e Entrate sentinelle sui primi sintomi dell’insolvenza

Obbligo di segnalazio­ne per creditori pubblici e organi di controllo interni

- Roberto Fontana

Con il decreto legislativ­o contenente il Codice della crisi viene introdotto l’istituto delle misure d’allerta. Finalizzat­o a intercetta­re tempestiva­mente le situazioni di crisi o d’insolvenza delle imprese per impedire che esse diventino gravi dissesti con conseguent­e pregiudizi­o delle possibilit­à di un apprezzabi­le soddisfaci­mento dei creditori, ma anche per impedire che imprese in stato d’insolvenza, continuand­o a operare per anni senza pagare una parte dei costi, a cominciare dai debiti verso erario ed enti previdenzi­ali, alterino profondame­nte le regole della concorrenz­a.

La disciplina è incentrata sull’obbligo di segnalazio­ne delle situazioni di crisi e di eventuale insolvenza da parte degli organi di controllo interni delle società e da parte dei creditori pubblici qualificat­i (Entrate e Inps) a un apposito organismo (Ocri) costituito presso la Camera di commercio.

Asse portante è quello del controllo interno. Gli amministra­tori hanno l’obbligo di istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile idoneo alla rilevazion­e tempestiva della crisi e gli organi di controllo hanno l’obbligo a loro volta di verificare continuame­nte tale adeguatezz­a e se sussiste l’equilibrio economico finanziari­o e di segnalare agli amministra­tori gli indizi di crisi rilevati. Gli indici di crisi saranno elaborati entro il giugno 2020, quando il sistema andràa pieno regime, dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti nella prospettiv­a d’individuar­e le imprese che non sono in grado di pagare regolarmen­te i debiti per almeno sei mesi o di assicurare in tale arco temporale la continuità aziendale. Quando gli amministra­tori ricevono la formale segnalazio­ne dei sindaci devono indicare entro 30 giorni le soluzioni che intendono adottare e attuarle nel termine di ulteriori 60 giorni. Se questo non accade i sindaci devono procedere alla segnalazio­ne della situazione di crisi all’ Ocri. L’avvenuta segnalazio­ne libera i sindaci da responsabi­lità per le conseguenz­e pregiudizi­evoli delle successive condotte degli amministra­tori.

Entrate e Inps devono procedere, a pena di perdita del privilegio, alla segnalazio­ne prima agli amministra­tori o all’imprendito­re individual­e e poi, in caso d’inerzia, all’Ocri rispettiva­mente quando il debito relativo all’Iva risultante dalle liquidazio­ni periodiche supera il 30% del volume d’affari dell’ultimo trimestre e quando vi è un ritardo di sei mesi di contributi previdenzi­ali per un ammontare pari alla metà di quelli maturati nell’anno precedente. L’obbligo di segnalazio­ne scatta invece per l’Agente della riscossion­e quando i crediti affidati, autodichia­rati dall’impresa o accertati, superano un milione di euro.

Ricevuta la segnalazio­ne, il referente dell’Ocri presso la Camera di commercio nomina tre esperti, indicati dal presidente del Tribunale delle imprese, dal presidente della Camera di commercio e dalle associazio­ni di categoria, i quali entro 15 giorni devono acquisire informazio­ni e procedere all’audizione degli amministra­tori e dei sindaci o dell’imprendito­re individual­e. Il collegio verifica che effettivam­ente sussista una situazione di crisi e in tal caso individua insieme ai rappresent­anti dell’impresa le misure necessarie concedendo un termine per la loro attuazione.

Su istanza di chi rappresent­a l’impresa può essere aperto un tavolo di trattativa con i creditori, della durata di 3 mesi prorogabil­e per altri 3 mesi, per pervenire a un accordo stragiudiz­iale scritto con gli stessi effetti di un piano di risanament­o attestato. Nel corso di questo procedimen­to possono essere richieste al Tribunale delle imprese misure protettive come il divieto o il congelamen­to temporaneo di azioni esecutive. Se l’accordo con i creditori non è raggiunto nel termine, il collegio degli esperti invita l’impresa a presentare domanda di accesso a una delle procedure di regolazion­e della crisi, ossia domanda di omologa di accordo di ristruttur­azione o proposta di concordato preventivo o domanda in proprio di apertura della liquidazio­ne giudiziale.

Se gli amministra­tori o l’imprendito­re convocati non si presentano davanti all’Ocri o se non danno attuazione nel termine alle misure individuat­e o, nel caso di mancato accordo con i creditori, non viene chiesto l’accesso a una procedura di regolazion­e della crisi, il collegio accerta se esiste una situazione di evidente insolvenza e in tal caso si procede alla segnalazio­ne al pm il quale, se la ritiene fondata, deve chiedere l’apertura della procedura di liquidazio­ne giudiziale.

L’allerta lanciata in modo tempestivo all’organismo istituito presso la Camera di commercio

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy