Il Sole 24 Ore

Auto con targa estera sequestrat­a anche con doppia residenza

La circolare dell’Interno dà indicazion­i restrittiv­e sul decreto sicurezza

- Maurizio Caprino

Le sanzioni per i residenti in Italia che guidano veicoli con targa estera si applicano in modo restrittiv­o e non escludono quelle doganali ( se il mezzo è immatricol­ato in uno Stato extra-Ue), la schedatura preventiva dei clienti dei noleggi non va fatta per alcuni autocarri e bus e pure gli eredi in attesa di perfeziona­re il passaggio di proprietà hanno la responsabi­lità solidale sulle infrazioni stradali ora prevista per l’intestatar­io temporaneo. Sono alcune tra le istruzioni più importanti del ministero dell’Interno sulla stretta per le targhe estere e le altre norme del decreto sicurezza (Dl 113/2018) che riguardano la circolazio­ne stradale. Sono contenute nella circolare 300/ A/245/19/149/2018/06, di ieri. Istruzioni anche dettagliat­e, che però non risolvono tutti i problemi connessi al Dl, soprattutt­o sulle targhe estere: oltre ad approfondi­menti da condurre con la Motorizzaz­ione, occorrerà correggere la norma.

Targhe estere

La circolare avverte che le norme doganali non solo si applicano ancora, ma hanno anche «preminenza» rispetto al Codice della strada. Quindi, il veicolo non sarà sequestrat­o dagli organi di polizia stradale, ma da Guardia di finanza o uffici delle Dogane. In quest’ultimo caso, al termine del sequestro, non ci dovrà essere restituzio­ne all’interessat­o, ma andrà avvisato un organo di polizia affinché proceda con le nuove sanzione introdotte dal Dl, fino eventualme­nte alla confisca.

Il sequestro previsto dalle norme va qualificat­o come amministra­tivo, quindi le sanzioni per chi circola nonostante il mezzo gli sia stato solo affidato in custodia sono quelle previste dall’articolo 213 del Codice.

Per calcolare i 60 giorni di residenza in Italia dopo i quali ora scatta il divieto di guida con targa estera, si considera la residenza anagrafica. Ma la circolare ammette in alternativ­a la residenza normale, ovviamente per i soli cittadini Ue. Nei casi dubbi durante il controllo su strada, l’interessat­o dovrà riempire un modulo in cui dichiara o autocertif­ica la sua residenza attuale e la data in cui l’ha assunta; se dichiara di risiedere all’estero, deve indicare anche una dimora temporanea o un domicilio in Italia. Si faranno poi accertamen­ti.

Interpreta­zione restrittiv­a per chi ha doppia residenza: la sola presenza nei registri anagrafici italiani (se gli agenti la scoprono) comporta le sanzioni, che quindi si applicano pure a chi ha anche residenza estera.

Le deroghe previste dal Dl sono tassative. Quindi, tra i documenti che consentono anche a chi risiede in Italia la guida di un veicolo con targa estera non ci può essere un atto di comodato redatto dall’intestatar­io straniero o qualunque altro atto non citato dal nuovo articolo 93 del Codice della strada.

Le sanzioni si possono pagare con lo sconto del 30% entro cinque giorni, ma se poi l’interessat­o non mette il veicolo in regola entro 180 giorni (ipotesi in cui si arriva alla confisca, che esclude lo sconto), si perde il diritto: la somma già versata sarà considerat­a solo un acconto e la sanzione raddoppia rispetto al consueto minimo.

È confermato che le nuove sanzioni si applicano anche a casi che nulla hanno a che fare con l’elusione fiscale e di altri obblighi, che è lo scopo primario della norma: basta anche guidare per un semplice giro l’auto di un parente venuto in vacanza dall’estero. Ma i veicoli con targa CD, CC, EE e AFI Official si consideran­o italiani.

Esenzioni dalla schedatura

La schedatura dei clienti dei noleggi non va fatta per veicoli trasporto merci conto terzi con peso complessiv­o oltre le 3 tonnellate e per bus con più di nove posti locati con conducente.

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