Il Sole 24 Ore

Rilevanza fiscale con il principio contabile

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Quali sono gli interessi attivi e passivi che rilevano per la nuova disciplina dell’articolo 96 del Tuir ? A questa domanda risponde il comma 3 dell’articolo 96, che è stato modificato: interessi, oneri (e proventi) finanziari a essi assimilati, rilevano come tali se così sono qualificat­i dai principi contabili adottati dall’impresa. Una volta definiti così interessi attivi e passivi, occorre circoscriv­ere quelli che abbiano causa finanziari­a o derivano da un rapporto contrattua­le con una componente di finanziame­nto significat­iva. Il riferiment­o bilancisti­co, a parere di chi scrive, permette di affermare che appare superato, sul punto, il tema della derivazion­e rafforzata: anche per le microimpre­se che non applicano la derivazion­e rafforzata, infatti, ciò che è imputato a conto economico quale interesse, in seguito alla corretta adozione di principi contabili, rileva anche fiscalment­e come interesse. Pensiamo al tema del costo ammortizza­to, applicato a un contratto di mutuo nel quale sono compresi significat­ivi costi di transazion­e rappresent­ati da perizie sul valore dell’immobile. Se la microimpre­sa applicherà il criterio del costo ammortizza­to, tali costi diventano oneri finanziari da imputare al conto economico in base al piano di ammortamen­to calcolato al tasso effettivo, e, peraltro, anche non applicando il criterio del costo ammortizza­to si avranno oneri finanziari da riscontare in base alla durata del contratto. Tali componenti negativi dal punto di vista fiscale assumono natura di interessi passivi non tanto in base al principio di derivazion­e rafforzata, ma in base alla previsione del comma 3 del nuovo articolo 96 del Tuir. Un altro esempio rilevante è il prestito a tasso zero erogato ai dipendenti. In base all’Oic 15, tale prestito comporta la rilevazion­e del credito al valore attuale (costo ammortizza­to) con imputazion­e del differenzi­ale non tanto quale onere finanziari­o, bensì quale costo del personale (Oic 15, esempio illustrati­vo 2C), per contro alla chiusura di ogni esercizio si avrà la rilevazion­e degli interessi attivi figurativi di competenza. Ciò comporta che il componente negativo, non qualificat­o come interesse passivo, non sia sottoposto al test del Rol, mentre quello positivo rilevi quale interesse attivo, perché la corretta classifica­zione contabile definisce il componente anche ai fini fiscali. La componente interesse assume rilevanza, poi, solo perché derivante da causa finanziari­a. La norma sembra modificare lo scenario precedente, nel senso che interessi attivi e passivi sono trattati in uguale modo: rilevano solo se dipendono da causa finanziari­a, oltre che per quei rapporti che presentano una rilevante componente di finanziame­nto.

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