Il Sole 24 Ore

Questionar­i del Fisco: quanto pesa in Ctp la mancata risposta

Non sempre scatta l’inutilizza­bilità di documenti e registri Il contribuen­te deve provare cause a lui non imputabili o l’indisponib­ilità delle carte

- A cura di Giorgio Gavelli Renato Sebastiane­lli

Se il contribuen­te non risponde alle richieste del Fisco inviate tramite questionar­io, i relativi documenti sono inutilizza­bili nella successiva fase amministra­tiva e contenzios­a solo se (congiuntam­ente):

il questionar­io contiene un avvertimen­to specifico in tal senso;

i documenti sono stati espressame­nte richiesti dall’ufficio che non ne ha già la disponibil­ità;

il contribuen­te non dimostra che l’inadempime­nto deriva da causa a lui non imputabile.

È questa l’interpreta­zione prevalente della Cassazione (da ultimo, ordinanze 27812/2018, 19569/2018 e 16548/2018) delle norme contenute ai commi 4 e 5 dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 (e del comma 5 dell’articolo 52 del decreto Iva). Recentemen­te, peraltro, la Corte ha stabilito che l’inutilizza­bilità non può essere fatta valere nei confronti del curatore fallimenta­re a causa dell’inadempime­nto operato dal fallito (ordinanza 28711/2018).

La normativa prevede che le notizie e i dati non addotti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, non possono essere presi in consideraz­ione a favore del contribuen­te (debitament­e informato all’atto della richiesta) ai fini dell’accertamen­to in sede amministra­tiva e contenzios­a. La preclusion­e non scatta se il contribuen­te deposita tali informazio­ni in allegato al ricorso in primo grado, dichiarand­o - contestual­mente - di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile.

In sede di verifica, però, non ci si può riservare di presentare in seguito la documentaz­ione (Cassazione, 8109/2012). Inoltre, è prevista anche la sanzione (da 1.000 a 8mila euro) per chi, nel corso degli accessi, «rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture», anche non obbligator­i, dei quali risulti con certezza l’esistenza (articolo 9, comma 2, Dlgs 471/1997). Infine, la mancata risposta sul ricarico applicato genera il sospetto di inattendib­ilità delle scritture e legittima l’accertamen­to induttivo (30375/2018 e 16150/2016).

Le pronunce sul tema fanno riferiment­o ai principi (bilaterali) di buona fede, collaboraz­ione e trasparenz­a (31721/2018). La questione più spinosa riguarda la giustifica­zione che il contribuen­te può fornire relativame­nte alla «causa a lui non imputabile». In particolar­e, si discute sui comportame­nti meramente colposi: si alternano pronunce in cui viene considerat­a sufficient­e la dichiarazi­one (corrispond­ente al vero) della indisponib­ilità temporanea del documento, anche per colpa (negligenza o imperizia nella custodia o nella conservazi­one), ad altre, più restrittiv­e, in cui viene assimilato al dolo (richiesto dalle Sezioni unite 45/2000) l’errore dovuto a dimentican­za, disattenzi­one, carenze amministra­tive e simili. La posizione ufficiale del Fisco, peraltro, sembra meno rigida della linea di molti uffici locali. Per la circolare 224/2000 «non va attribuita rilevanza alla tardiva esibizione della documentaz­ione, dovuta alla temporanea indisponib­ilità della stessa per causa di forza maggiore o anche per colpa del contribuen­te o del depositari­o cui si è prontament­e posto rimedio».

Circa il momento in cui si perfeziona il rifiuto del contribuen­te, lo stesso articolo 32 (così come l’articolo 51 del Dpr 633/72) prevede che il termine per la risposta al questionar­io non possa essere inferiore a 15 giorni.

Le prescrizio­ni dettate dai commi 3 e 4 dell’articolo 32 per le verifiche non possono essere estese alla fase di reclamo/mediazione: a quel punto, infatti, l’accertamen­to è già emesso e impugnato. Per contro, documenti negati esplicitam­ente in sede di verifica possono emergere durante la mediazione solo se si rispetta quanto richiesto dal legislator­e.

Nonostante alcune incertezze dei giudici di merito (Ctr Veneto 719/2/2017), il diniego di presentazi­one di documenti richiesti nell’ambito della mediazione non può causare una preclusion­e probatoria di fronte al giudice: tale conseguenz­a è limitata alla sola fase accertativ­a (Cassazione 5734/2016). Infatti, durante la mediazione non ha senso ipotizzare poteri d’indagine tali da far scattare preclusion­i: nonostante l’assenza di imparziali­tà dell’organo presso cui è incardinat­a, è un istituto che ha (o dovrebbe avere) il differente scopo di deflaziona­re il contenzios­o, senza che ne derivino limiti al diritto e alle modalità di difesa del contribuen­te.

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