Il Sole 24 Ore

Con l’affitto d’azienda i benefici della continuità

Il contratto si può sciogliere anche se la liquidazio­ne riguarda l’affittuari­o

- Roberto Marinoni

Il Dlgs che riscrive le regole sulla crisi d’impresa varato definitiva­mente la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri affronta e risolve anche molte questioni relative all’affitto d’azienda. Chiarisce ad esempio che l’affitto permette la continuità nelle procedure concordata­rie e che il curatore può sciogliers­i dal contratto sia che la liquidazio­ne giudiziale (ossia il “fallimento”) riguardi il concedente sia che riguardi l’affittuari­o. Ma vediamo tutte le novità.

Le caratteris­tiche

Nella prassi concorsual­e, l’affitto di azienda ha sempre costituito un negozio poliedrico, suscettibi­le di valutazion­e sotto una pluralità di angoli visuali:

1) quale contratto pendente rinvenuto dal curatore alla apertura del concorso (spesso stipulato poco prima dell’ingresso in procedura ed in funzione di questa);

2) quale negozio utilizzato dal curatore in concomitan­za con l’esercizio provvisori­o della impresa, così da garantire la sopravvive­nza della azienda senza il peso che, inevitabil­mente, una gestione diretta della curatela avrebbe prodotto;

3) infine, quale istituto capace di traghettar­e l’impresa verso un nuovo imprendito­re o una nuova compagine sociale e dunque in funzione del concordato in continuità, ovvero dell’accordo di ristruttur­azione dei debiti.

I nodi precedenti

Le diverse possibilit­à di approccio non erano tuttavia esenti da problemati­che, oggetto di frequente dibattito nei tribunali. E così, per fermarsi alle ipotesi più ricorrenti richiamate nei punti 1 e 3, il dato normativo legava la facoltà di recesso del curatore all’obbligo di un indennizzo da riconoscer­si in prededuzio­ne a favore della contropart­e in bonis; così come si discuteva, nel silenzio della norma, se l’affitto di azienda potesse costituire, unitamente alla cessione e al conferimen­to espressame­nte richiamati dall’articolo 186 bis della legge fallimenta­re, negozio idoneo al fine di garantire i benefici legati alla continuità (tra i quali il mancato scioglimen­to dei contratti in corso con le pubbliche amministra­zioni, ovvero la facoltà di partecipar­e a gare d’appalto pubbliche).

Le nuove norme

Secondo il tenore del nuovo articolo 184, il curatore può sciogliers­i dal contratto sia che la liquidazio­ne giudiziale (appellativ­o che sostituirà quello attuale di “fallimento”) riguardi il concedente sia che riguardi l’affittuari­o, producendo in ogni caso un diritto della contropart­e all’indennizzo ma in moneta concorsual­e.

Quanto poi agli effetti retrocesso­ri, legati alla eventuale riacquisiz­ione dell’azienda in capo alla curatela, la nuova disciplina si preoccupa di creare a favore della procedura un ombrello protettivo, e ciò in più direzioni:

 anzitutto, i contratti che non si sciolgono e che seguirebbe­ro l’azienda ai sensi dell’articolo 2558 del Codice civile, vengono assoggetta­ti alla disciplina tipica dei rapporti pendenti;  in secondo luogo i debiti relativi all’azienda (e in primis quelli da lavoro) non si estendono solidarmen­te alla procedura, come avverrebbe secondo il diritto comune disciplina­to dall’articolo 2112 del Codice civile.

Quanto poi alla tematica se l’affitto sia, nelle procedure concordata­rie, strumento idoneo alla continuità, ebbene la risposta positiva è oggi esplicita, vista la chiara menzione dell’articolo 94 (effetti della presentazi­one della domanda di concordato).

L’affitto di azienda rientra infatti tra gli atti autorizzab­ili dal giudice delegato se stipulato in esito a procedura competitiv­a ed è invece autorizzat­o dal tribunale quando, in ipotesi particolar­i e di urgenza, non vi sia né competizio­ne, né pubblicità.

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