L’e-fattura va emessa senza riferimenti al precedente documento di trasporto
Nel mondo agricolo accade spesso che la merce venga venduta in conto deposito: oggi trasporto con Ddt la merce ai magazzini del potenziale acquirente, e solo in un momento successivo (anche mesi dopo) decido il prezzo e vendo a tutti gli effetti la merce in questione. Ai fini della fatturazione elettronica, andando a inserire il riferimento al Ddt nel campo ministeriale previsto, si rischia di innescare il meccanismo sanzionatorio. Per esempio, il Sistema di interscambio legge un Ddt del mese di marzo, mentre la definizione del prezzo e la conseguente vendita è relativa al mese di dicembre. In questi casi, quali sono le tempistiche per l’emissione della fattura elettronica? E bisogna compilare il campo ministeriale relativo ai documenti di trasporto?
J.G. - PADOVA
Nel caso prospettato, l’invio della merce ai magazzini del potenziale acquirente dev’essere accompagnato da un documento di trasporto (Ddt), in cui va specificata la causale “merce in conto deposito”. Poi, al momento della cessione, va emessa entro le 24 ore, senza alcun riferimento al precedente Ddt, fattura elettronica immediata a norma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, nella quale va esattamente indicata la natura, qualità e quantità dei beni oggetto dell’operazione. La fattura va inviata al Sistema di interscambio (Sdi) mediante Posta elettronica certificata (Pec) o utilizzando il portale web “Fatture e corrispettivi” messo a disposizione gratuitamente dall’agenzia delle Entrate. La data di emissione deve coincidere con quella di trasmissione della fattura.