Il Sole 24 Ore

Detrazioni al padre convivente anche se cambia la metratura

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Una contribuen­te ha acquistato due appartamen­ti adiacenti, di dimensioni diverse: circa 100 metri quadrati uno e circa cinquanta mq l’altro. L’appartamen­to più grande è stato acquistato con le agevolazio­ni prima casa, mentre quello piccolo come seconda casa. Il padre della contribuen­te ha preso la residenza nell’appartamen­to grande, insieme alla figlia e sarà lui a pagare le spese per la ristruttur­azione, fruendo delle relative detrazioni fiscali. L’architetto che si è occupato del progetto ha però proposto una ristruttur­azione che inverte la distribuzi­one e dimensione interna dei due appartamen­ti che avrebbero così metrature opposte rispetto a quanto risultava al catasto al momento dell’atto di acquisto. Consideran­do che l’immobile prima casa diventereb­be poi il più piccolo, come si potrebbero giustifica­re le spese di ristruttur­azione dell’altro appartamen­to? E come si potrebbe giustifica­re il fatto che vivano in due (figlia e papà) in una stanza? Infine, i due potranno affittare l’appartamen­to che, da riferiment­i catastali (particella/subalterno) risulta come prima casa?

E.P. - SERMONETA

La detrazione Irpef del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it, articolo 1, legge 145/2018, di Bilancio 2019), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge o convivente more uxorio, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate nella risoluzion­e 184/E/2002 ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio: deve essere fornito un certificat­o di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristruttur­azione; le spese risultino effettivam­ente a carico del familiare convivente (bonifici e fatture intestati al padre). Se nel caso esposto dal lettore i lavori riguardano entrambe le abitazioni con variazioni delle dimensioni occorre comunque tenere distinti, in sede contrattua­le, gli importi riferiti ai due appartamen­ti e il padre ha diritto alla detrazione limitatame­nte all’appartamen­to ove si esplica la convivenza tenuto conto, comunque, delle dimensioni iniziali e non delle dimensioni dei due distinti appartamen­ti al termine dell’intervento (circolare 121/E/1998).

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