Detrazioni al padre convivente anche se cambia la metratura
Una contribuente ha acquistato due appartamenti adiacenti, di dimensioni diverse: circa 100 metri quadrati uno e circa cinquanta mq l’altro. L’appartamento più grande è stato acquistato con le agevolazioni prima casa, mentre quello piccolo come seconda casa. Il padre della contribuente ha preso la residenza nell’appartamento grande, insieme alla figlia e sarà lui a pagare le spese per la ristrutturazione, fruendo delle relative detrazioni fiscali. L’architetto che si è occupato del progetto ha però proposto una ristrutturazione che inverte la distribuzione e dimensione interna dei due appartamenti che avrebbero così metrature opposte rispetto a quanto risultava al catasto al momento dell’atto di acquisto. Considerando che l’immobile prima casa diventerebbe poi il più piccolo, come si potrebbero giustificare le spese di ristrutturazione dell’altro appartamento? E come si potrebbe giustificare il fatto che vivano in due (figlia e papà) in una stanza? Infine, i due potranno affittare l’appartamento che, da riferimenti catastali (particella/subalterno) risulta come prima casa?
E.P. - SERMONETA
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 1, legge 145/2018, di Bilancio 2019), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge o convivente more uxorio, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 184/E/2002 ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio: deve essere fornito un certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (bonifici e fatture intestati al padre). Se nel caso esposto dal lettore i lavori riguardano entrambe le abitazioni con variazioni delle dimensioni occorre comunque tenere distinti, in sede contrattuale, gli importi riferiti ai due appartamenti e il padre ha diritto alla detrazione limitatamente all’appartamento ove si esplica la convivenza tenuto conto, comunque, delle dimensioni iniziali e non delle dimensioni dei due distinti appartamenti al termine dell’intervento (circolare 121/E/1998).