Nessun bonus se l’aliquota in fattura non è «sdoppiata»
Un contribuente ha cambiato gli infissi fruendo della detrazione del 50 per cento. Si è accorto solo ora, tuttavia, che la fattura della società che ha svolto il lavoro e ha fornito i beni riporta la dicitura «fornitura e posa in opera sostituzione infissi», con Iva al 10% senza distinzione di manodopera e valore di beni significativi. Se in futuro ci sarà un controllo, il contribuente sarà soggetto a qualche responsabilità o sanzione?
M.C. - SIRACUSA
L’errore nella fatturazione, in caso di verifica, comporta l’inapplicabilità della detrazione in capo al beneficiario. Ai fini Iva, infatti, gli infissi rientrano tra i beni significativi (Dm 29 dicembre 1999), secondo cui l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 191/2009) può essere fruita solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (cioè il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, ex circolare 71/E/2000), mentre la parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento. Nella fattura deve risultare la distinzione tra valore del bene significativo e il restante corrispettivo al fine della distinzione dell’Iva al 10%, rispetto a quella al 22% (vedi anche articolo 1, comma 9, legge 205/2017). La fattura degli infissi per essere detraibile deve indicare lo sdoppiamento dell’aliquota come bene significativo ex articolo 2, comma 11, della legge 191/2009.