Il Sole 24 Ore

Nessun bonus se l’aliquota in fattura non è «sdoppiata»

- A cura di Marco Zandonà

Un contribuen­te ha cambiato gli infissi fruendo della detrazione del 50 per cento. Si è accorto solo ora, tuttavia, che la fattura della società che ha svolto il lavoro e ha fornito i beni riporta la dicitura «fornitura e posa in opera sostituzio­ne infissi», con Iva al 10% senza distinzion­e di manodopera e valore di beni significat­ivi. Se in futuro ci sarà un controllo, il contribuen­te sarà soggetto a qualche responsabi­lità o sanzione?

M.C. - SIRACUSA

L’errore nella fatturazio­ne, in caso di verifica, comporta l’inapplicab­ilità della detrazione in capo al beneficiar­io. Ai fini Iva, infatti, gli infissi rientrano tra i beni significat­ivi (Dm 29 dicembre 1999), secondo cui l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 191/2009) può essere fruita solo sino a concorrenz­a del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (cioè il corrispett­ivo richiesto per l’installazi­one, comprensiv­o anche delle materie prime impiegate, ex circolare 71/E/2000), mentre la parte eccedente deve essere assoggetta­ta all’aliquota ordinaria del 22 per cento. Nella fattura deve risultare la distinzion­e tra valore del bene significat­ivo e il restante corrispett­ivo al fine della distinzion­e dell’Iva al 10%, rispetto a quella al 22% (vedi anche articolo 1, comma 9, legge 205/2017). La fattura degli infissi per essere detraibile deve indicare lo sdoppiamen­to dell’aliquota come bene significat­ivo ex articolo 2, comma 11, della legge 191/2009.

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