Il portico chiuso a serra non può essere agevolato
Nel corso dei lavori di trasformazione di un porticato in serra solare, si sono alternate nel cantiere tre imprese: quella che ha eseguito opere di muratura, quella che ha realizzato e installato i serramenti a chiusura degli archi e quella che ha prodotto e messo in opera le schermature solari delle pareti a vetri. I servizi delle tre ditte sono stati fatturati autonomamente. Vorrei sapere se sussiste l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sull’intervento, e a quale tra gli interventi con obbligo di inoltro, ricondurli?
C.C. - FIRENZE
Se l’intervento comporta la chiusura del portico per la trasformazione in serra solare si viene a creare aumento volumetrico e le relative spese non sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr
917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Non è applicabile nemmeno la detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 3, lettera a n. 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 1 della legge 145/2018, di Bilancio 2019). In sostanza, le relative spese sono detraibili nella sola ipotesi in cui la serra che si viene a realizzare non è completamente chiusa sui quattro lati e non si ha aumento di cubatura. Viceversa, se il portico viene completamente chiuso da serramenti anche vetrati si realizza nuova superficie e, come tale, aumento volumetrico le cui spese non sono detraibili. Ciò premesso, in ogni caso la realizzazione della serra, quando agevolata, comporta effetti sul rendimento energetico dell’edificio e se si opta per la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (edificio residenziale) la comunicazione all’Enea deve essere inviata. Il sito ristrutturazioni2018.enea.it creato per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici realizzati dal 2018, per i quali è ammessa la detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l’uso di fonti rinnovabili di energia, è disponibile online. L’Enea ribadisce che il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo entro cui devono essere trasmessi i dati attraverso il portale, decorre dal 21 novembre 2018 (data di apertura del sito). All’Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento (realizzati da tutte e tre le ditte) tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse.