Agevolabile l’autocarro immatricolato nel 2019
Il superammortamento si applica a un autocarro nuovo, acquistato e consegnato – con documento di trasporto – nel 2018, ma immatricolato nel 2019? U.A. - FOLIGNO
Si ritiene che il lettore possa fruire del superammortamento qualora l’ordine sia confermato da parte del fornitore e sia versato l’acconto almeno pari al 20% del costo risultante dall’ordine entro il 31 dicembre 2018 e l’immatricolazione/consegna avvenga entro il 30 giugno 2019. Il superammortamento, introdotto dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), originariamente prevedeva l’incremento del 40% del costo fiscale dei beni materiali acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. È stata dapprima prorogata al 31 dicembre 2017 e, successivamente, estesa al 31 dicembre 2018 con possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ultima proroga del superammortamento, a opera della legge di Bilancio per il 2018, ha modificato la disciplina prevedendo: la riduzione della percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione al 30% dall’originario 40%; l’esclusione dall’agevolazione degli acquisti dei veicoli a deducibilità limitata annoverati nell’articolo 164, comma 1, lettera b del Tuir, dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lettera b–bis e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lettera a. Per completezza si ricorda che, nella categoria degli autocarri, si comprendono i «veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse» (articolo 54, comma 1, lettera d del Codice della strada) e che per poter dedurre i relativi costi devono essere rispettate le caratteristiche indicate dal provvedimento 36/E/2006 ovvero essere immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0, quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in Kw, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.