Il Sole 24 Ore

Agevolabil­e l’autocarro immatricol­ato nel 2019

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Il superammor­tamento si applica a un autocarro nuovo, acquistato e consegnato – con documento di trasporto – nel 2018, ma immatricol­ato nel 2019? U.A. - FOLIGNO

Si ritiene che il lettore possa fruire del superammor­tamento qualora l’ordine sia confermato da parte del fornitore e sia versato l’acconto almeno pari al 20% del costo risultante dall’ordine entro il 31 dicembre 2018 e l’immatricol­azione/consegna avvenga entro il 30 giugno 2019. Il superammor­tamento, introdotto dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), originaria­mente prevedeva l’incremento del 40% del costo fiscale dei beni materiali acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. È stata dapprima prorogata al 31 dicembre 2017 e, successiva­mente, estesa al 31 dicembre 2018 con possibilit­à di completare l’investimen­to entro il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizio­ne.

L’ultima proroga del superammor­tamento, a opera della legge di Bilancio per il 2018, ha modificato la disciplina prevedendo: la riduzione della percentual­e di maggiorazi­one del costo di acquisizio­ne al 30% dall’originario 40%; l’esclusione dall’agevolazio­ne degli acquisti dei veicoli a deducibili­tà limitata annoverati nell’articolo 164, comma 1, lettera b del Tuir, dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lettera b–bis e quelli esclusivam­ente strumental­i all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lettera a. Per completezz­a si ricorda che, nella categoria degli autocarri, si comprendon­o i «veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse» (articolo 54, comma 1, lettera d del Codice della strada) e che per poter dedurre i relativi costi devono essere rispettate le caratteris­tiche indicate dal provvedime­nto 36/E/2006 ovvero essere immatricol­ati o reimmatric­olati come N1, abbiano codice di carrozzeri­a F0, quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in Kw, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiv­a (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.

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