La prestazione generica rileva nel Paese del committente
Un’impresa italiana ha deciso di aprire un deposito merci in un Paese Ue, al fine di soddisfare prontamente le richieste di acquisto delle imprese clienti in quel Paese, e ha deciso di dotarsi di identificazione diretta (articolo 35–ter del Dpr 633/72). Posto che la spedizione di merci dall’Italia al Paese Ue è assimilata a una cessione intracomunitaria, rilevante ai soli fini Iva (emissione di fattura articolo ex 41 del Dl 331/93 e presentazione del modello Intrastat), mentre la vendita dei beni nel Paese Ue è assoggettata all’Iva estera, si chiede qual è il regime Iva da applicare alle prestazioni di servizi ricevute in tale Paese, relative a spese per il deposito e a prestazioni professionali per adempimenti Iva. La relativa fattura dovrà essere emessa nei confronti della partita Iva estera (con imposta estera) o nei confronti della società italiana?
V.G. - FANO
Qualora all’estero vi sia unicamente un’identificazione diretta Iva (quindi, non una stabile organizzazione), le prestazioni di servizi andranno fatturate nei confronti della partita Iva italiana (luogo di stabilimento ai fini Iva della società). Ciò in considerazione del fatto che le prestazioni di servizi cosiddette “generiche” (di cui all’articolo 7–ter del Dpr 633/1972) sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo Iva.