Il Sole 24 Ore

Ok al passaggios­eèchiusa l’attività in regime speciale

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Un contribuen­te in regime ordinario Iva svolge due attività: commercio di auto usate e intermedia­zione nella vendita di auto usate (svolge un servizio alle concession­arie, mettendo in contatto venditore e acquirente). Nel 2019 vorrebbe optare per il regime forfettari­o. Può farlo se dal 1° gennaio 2019 non svolge più l’attività di commercio, soggetta obbligator­iamente al regime del margine (e quindi fuori dal forfettari­o), proseguend­o con la sola attività di servizi?

C.L. - CAGLIARI

La risposta è affermativ­a. In via generale, infatti, va osservato che l’applicazio­ne del regime forfettari­o è preclusa nei confronti dei contribuen­ti che si avvalgono di regimi speciali, come nel caso di chi svolge attività di rivendita di beni usati applicando il regime del margine (articolo 36, Dl 41/1995).

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che tale preclusion­e opera esclusivam­ente nei confronti di coloro che si «avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto» (circolare 10/E del 4 aprile 2016).

Nel caso descritto dal lettore, in seguito alla cessazione dell’attività di vendita di beni usati, non permangono altre attività che possano essere svolte utilizzand­o il regime del margine: di conseguenz­a, l’applicazio­ne del regime forfettari­o, verificati anche gli ulteriori requisiti previsti dalla legge 190/2014, deve ritenersi legittima.

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