Snc inattiva: la partecipazione preclude l’accesso al forfait
Un contribuente, socio di società di persone (Snc) inattiva e in liquidazione da oltre tre anni, come da visura camerale, non svolgendo quindi attività da oltre tre anni può fruire del regime forfettario? E può usufruire dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva del 5 per cento?
S.F. - GABICCE MARE
Nel caso descritto dal quesito, l’applicazione del regime forfettario risulterebbe preclusa dalla partecipazione in una società di persone. Non possono infatti avvalersi del regime agevolato i soggetti che partecipino contemporaneamente a società di persone, associazioni, oppure a Srl in regime di trasparenza (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014). A tal fine, non rileva né il fatto che la società risulti inattiva, né che si trovi in uno stato di liquidazione. Nella circolare 10/E del 4 aprile 2016, l’amministrazione finanziaria ha precisato che, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la citata causa di esclusione non opera. Nel caso del lettore, pertanto, la detenzione della partecipazione nella società di persone non costituirebbe una condizione ostativa all’applicazione del regime forfetario soltanto qualora tale partecipazione venisse dismessa prima di aderire al regime stesso.
Una volta rimossa la causa di esclusione, si può anche applicare l’aliquota agevolata del 5 per cento. In via generale va comunque evidenziato che l’applicazione di quest’aliquota è possibile a condizione che il soggetto non abbia esercitato, «nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività», altra attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, al contempo, la nuova attività non si configuri nella sostanza come mera prosecuzione di quella precedentemente svolta (agenzia delle Entrate, circolare 10/E/2016).