Rendita nella «separata» se il periodo non è coperto
Sono un giornalista non professionista iscritto all’Inpgi dal 1999, con una posizione Inps in quanto bancario dal 1991. Vorrei riscattare i contributi di tre anni (dal 1986 al 1988) nei quali ho prodotto redditi per 40 milioni di lire, tutti documentabili. Allora non c’era l’obbligo del committente di versare i contributi. All’Inpgi mi dicono che non posso riscattare i tre anni, essendo precedenti all’anno in cui è nata la gestione separata Inpgi. Mi hanno detto, pertanto, di riscattarli presso l’Inps. L’Istituto, tuttavia, mi ha detto che non posso farlo in quanto non ho una posizione preesistente presso la loro gestione separata. Essendo nato nel 1961 e avendo già 35 anni di contributi (20 di Inpgi, con riscatto della laurea, e 28 di Inps per un totale di 35 anni di cui 13 sovrapposti), con i tre anni potrei avvicinarmi alla pensione, aumentare i contributi e forse entrare in uno “scivolo”. Cosa devo fare per poter effettuare il riscatto?
G.L. - MONTEBELLUNA
La costituzione di una rendita vitalizia nella Gestione separata è ammessa a condizione che il periodo non risulti già coperto da contributi a qualsiasi titolo, nel qual caso, la domanda di riscatto sarà respinta. La facoltà in parola è ammessa agli iscritti a tale gestione, che non sono obbligati direttamente al versamento della contribuzione. Il rapporto lavorativo in essere negli anni 1986/1988 deve riferirsi a un rapporto di committenza o associazione. Come precisato dall’Inps con la circolare 101/2010, la costituzione della rendita vitalizia potrà essere costituita solo per i periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo alla citata Gestione (30 giugno 1996 per i soggetti all’epoca già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro non iscritti a tali forme pensionistiche).
Per quanto riguarda il riscatto di periodi, con l’articolo 51, comma 2, della legge 488/1999, è stata introdotta la facoltà, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, di riscattare fino a cinque annualità di lavoro prestato in periodi antecedenti all’entrata in vigore dell’assoggettamento all’obbligo contributivo di cui alla legge 335/1995. Con messaggio Inps 25982/2008, a seguito del Dm 2 ottobre 2001, l’Istituto previdenziale ha chiarito che la facoltà di riscatto dei contributi antecedente al 1° aprile 1996, poteva essere esercitata dai liberi professionisti senza cassa di categoria, solo con riferimento esclusivo a periodi di attività prestata in veste di collaboratori coordinati e continuativi. Ne deriva l’esclusione per le attività libero professionali.
Ciò premesso, qualora l’attività fosse riscattabile, il lettore potrà presentare la relativa istanza soltanto se – al momento della presentazione della stessa – risulterà iscritto alla Gestione separata. L’interessato dovrebbe acquisire lo status di iscritto alla Gestione separata per effetto di attività riconducibili in tale gestione e, quindi solo successivamente, presentare l’istanza di riscatto.