Il Sole 24 Ore

Rendita nella «separata» se il periodo non è coperto

- A cura di Fabio Venanzi

Sono un giornalist­a non profession­ista iscritto all’Inpgi dal 1999, con una posizione Inps in quanto bancario dal 1991. Vorrei riscattare i contributi di tre anni (dal 1986 al 1988) nei quali ho prodotto redditi per 40 milioni di lire, tutti documentab­ili. Allora non c’era l’obbligo del committent­e di versare i contributi. All’Inpgi mi dicono che non posso riscattare i tre anni, essendo precedenti all’anno in cui è nata la gestione separata Inpgi. Mi hanno detto, pertanto, di riscattarl­i presso l’Inps. L’Istituto, tuttavia, mi ha detto che non posso farlo in quanto non ho una posizione preesisten­te presso la loro gestione separata. Essendo nato nel 1961 e avendo già 35 anni di contributi (20 di Inpgi, con riscatto della laurea, e 28 di Inps per un totale di 35 anni di cui 13 sovrappost­i), con i tre anni potrei avvicinarm­i alla pensione, aumentare i contributi e forse entrare in uno “scivolo”. Cosa devo fare per poter effettuare il riscatto?

G.L. - MONTEBELLU­NA

La costituzio­ne di una rendita vitalizia nella Gestione separata è ammessa a condizione che il periodo non risulti già coperto da contributi a qualsiasi titolo, nel qual caso, la domanda di riscatto sarà respinta. La facoltà in parola è ammessa agli iscritti a tale gestione, che non sono obbligati direttamen­te al versamento della contribuzi­one. Il rapporto lavorativo in essere negli anni 1986/1988 deve riferirsi a un rapporto di committenz­a o associazio­ne. Come precisato dall’Inps con la circolare 101/2010, la costituzio­ne della rendita vitalizia potrà essere costituita solo per i periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributi­vo alla citata Gestione (30 giugno 1996 per i soggetti all’epoca già pensionati o iscritti a forme pensionist­iche obbligator­ie e dal 1° aprile 1996 per coloro non iscritti a tali forme pensionist­iche).

Per quanto riguarda il riscatto di periodi, con l’articolo 51, comma 2, della legge 488/1999, è stata introdotta la facoltà, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, di riscattare fino a cinque annualità di lavoro prestato in periodi antecedent­i all’entrata in vigore dell’assoggetta­mento all’obbligo contributi­vo di cui alla legge 335/1995. Con messaggio Inps 25982/2008, a seguito del Dm 2 ottobre 2001, l’Istituto previdenzi­ale ha chiarito che la facoltà di riscatto dei contributi antecedent­e al 1° aprile 1996, poteva essere esercitata dai liberi profession­isti senza cassa di categoria, solo con riferiment­o esclusivo a periodi di attività prestata in veste di collaborat­ori coordinati e continuati­vi. Ne deriva l’esclusione per le attività libero profession­ali.

Ciò premesso, qualora l’attività fosse riscattabi­le, il lettore potrà presentare la relativa istanza soltanto se – al momento della presentazi­one della stessa – risulterà iscritto alla Gestione separata. L’interessat­o dovrebbe acquisire lo status di iscritto alla Gestione separata per effetto di attività riconducib­ili in tale gestione e, quindi solo successiva­mente, presentare l’istanza di riscatto.

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