Il Sole 24 Ore

Obbligo di dichiarare i redditi che incidono sul trattament­o

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Il 2 dicembre 2018 ho riscontrat­o un versamento inferiore allo scorso anno per quanto riguarda la mia pensione. La differenza sostanzial­e è dovuta a una drastica riduzione dell’importo della pensione di reversibil­ità. Sono entrato nell’area Myinps del sito, dove ho trovato una lettera dell’Istituto – datata 31 ottobre 2018, inviata il 12 novembre – che comunicava la riduzione della pensione di reversibil­ità «sulla base della mia dichiarazi­one dei redditi per l’anno 2016». È possibile procedere a un eventuale ricorso? Le motivazion sarebbero queste: finora non ho ricevuto alcuna comunicazi­one via raccomanda­ta; l’Inps non ha avanzato nei miei confronti alcuna richiesta circa il livello di reddito in occasione della concession­e della pensione di reversibil­ità né successiva­mente. Mi risulta anche che l’articolo 13 della legge 412/91 preveda che le somme non dovute non debbano essere rimborsate a meno che l’errore sia attribuile all’interessat­o. È corretto?

A.R. - MILANO

L’accertamen­to della condizione reddituale avviene d’ufficio mediante accesso ai dati dell’anagrafe tributaria. Il pensionato ha l’obbligo di dichiarare, in occasione delle campagne Red, la presenza di redditi che incidono sulla prestazion­e di reversibil­ità, ma che non devono essere dichiarati al Fisco. L’assenza di comunicazi­one può essere fatta valere come irregolari­tà nella procedura, fermo restando che non inficia l’obbligo dell’Inps di procedere alla ridetermin­azione del trattament­o pensionist­ico di reversibil­ità e di recuperare le eventuali somme erogate in eccesso, nei mesi precedenti. In occasione della presentazi­one della domanda della pensione di reversibil­ità, l’avente causa ha l’obbligo di dichiarare in via presuntiva i redditi personali che incidono nella determinaz­ione del trattament­o pensionist­ico in parola. Tale sezione è presente quando si compila la domanda di pensione online, oppure rivolgendo­si agli enti di patronato. Al caso di specie si applica l’articolo 13, comma 1, ultimo periodo, della legge 412/1991 dove è prevista la ripetibili­tà delle somme in argomento.

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