Obbligo di dichiarare i redditi che incidono sul trattamento
Il 2 dicembre 2018 ho riscontrato un versamento inferiore allo scorso anno per quanto riguarda la mia pensione. La differenza sostanziale è dovuta a una drastica riduzione dell’importo della pensione di reversibilità. Sono entrato nell’area Myinps del sito, dove ho trovato una lettera dell’Istituto – datata 31 ottobre 2018, inviata il 12 novembre – che comunicava la riduzione della pensione di reversibilità «sulla base della mia dichiarazione dei redditi per l’anno 2016». È possibile procedere a un eventuale ricorso? Le motivazion sarebbero queste: finora non ho ricevuto alcuna comunicazione via raccomandata; l’Inps non ha avanzato nei miei confronti alcuna richiesta circa il livello di reddito in occasione della concessione della pensione di reversibilità né successivamente. Mi risulta anche che l’articolo 13 della legge 412/91 preveda che le somme non dovute non debbano essere rimborsate a meno che l’errore sia attribuile all’interessato. È corretto?
A.R. - MILANO
L’accertamento della condizione reddituale avviene d’ufficio mediante accesso ai dati dell’anagrafe tributaria. Il pensionato ha l’obbligo di dichiarare, in occasione delle campagne Red, la presenza di redditi che incidono sulla prestazione di reversibilità, ma che non devono essere dichiarati al Fisco. L’assenza di comunicazione può essere fatta valere come irregolarità nella procedura, fermo restando che non inficia l’obbligo dell’Inps di procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico di reversibilità e di recuperare le eventuali somme erogate in eccesso, nei mesi precedenti. In occasione della presentazione della domanda della pensione di reversibilità, l’avente causa ha l’obbligo di dichiarare in via presuntiva i redditi personali che incidono nella determinazione del trattamento pensionistico in parola. Tale sezione è presente quando si compila la domanda di pensione online, oppure rivolgendosi agli enti di patronato. Al caso di specie si applica l’articolo 13, comma 1, ultimo periodo, della legge 412/1991 dove è prevista la ripetibilità delle somme in argomento.