Il Sole 24 Ore

Il superminim­o incide sulla tredicesim­a mensilità

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Sono una lavoratric­e assunta con Ccnl commercio (terzo livello), con una retribuzio­ne lorda di 1.550,11 euro; nel contratto di assunzione, tra le condizioni è scritto «3° livello Ccnl commercio»; ma ogni mese, oltre alla retribuzio­ne prevista dal Ccnl, mi viene comunque aggiunto un superminim­o che varia dai 150 ai 200 euro. Ho ricevuto la tredicesim­a e noto che il conteggio è stato fatto solo sulla retribuzio­ne lorda prevista dal Ccnl, senza aggiunta del superminim­o. È corretto?

C.D. - NAPOLI

Premesso che non si comprende come sia possibile che un mese il superminim­o sia di 150 euro e un altro sia pari a 200 euro, dato che di norma si tratta di una cifra fissa, bisognereb­be conoscere il contenuto di eventuali accordi in merito, posto che potrebbe trattarsi di una cifra annua, spalmata sulle 12 mensilità ordinarie.

In ogni caso, l’articolo 207 del Ccnl Commercio prevede che, in coincidenz­a con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende corrispond­ano al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzio­ne di fatto di cui all’articolo 195. Quest’ultimo dispone che «la retribuzio­ne di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributiv­i aventi carattere continuati­vo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordina­rio, delle gratificaz­ioni straordina­rie o una tantum, e di ogni elemento espressame­nte escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattua­li ovvero esclusi dall’imponibile contributi­vo a norma di legge». Di conseguenz­a, sembra che il superminim­o vada conteggiat­o nel calcolo della tredicesim­a mensilità.

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