Il superminimo incide sulla tredicesima mensilità
Sono una lavoratrice assunta con Ccnl commercio (terzo livello), con una retribuzione lorda di 1.550,11 euro; nel contratto di assunzione, tra le condizioni è scritto «3° livello Ccnl commercio»; ma ogni mese, oltre alla retribuzione prevista dal Ccnl, mi viene comunque aggiunto un superminimo che varia dai 150 ai 200 euro. Ho ricevuto la tredicesima e noto che il conteggio è stato fatto solo sulla retribuzione lorda prevista dal Ccnl, senza aggiunta del superminimo. È corretto?
C.D. - NAPOLI
Premesso che non si comprende come sia possibile che un mese il superminimo sia di 150 euro e un altro sia pari a 200 euro, dato che di norma si tratta di una cifra fissa, bisognerebbe conoscere il contenuto di eventuali accordi in merito, posto che potrebbe trattarsi di una cifra annua, spalmata sulle 12 mensilità ordinarie.
In ogni caso, l’articolo 207 del Ccnl Commercio prevede che, in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende corrispondano al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’articolo 195. Quest’ultimo dispone che «la retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge». Di conseguenza, sembra che il superminimo vada conteggiato nel calcolo della tredicesima mensilità.