Il Sole 24 Ore

Dimissioni per giusta causa per gravi ritardi degli stipendi

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Quando devono essere pagati gli stipendi? Nel Codice civile c’è solo scritto che «la retribuzio­ne deve essere corrispost­a periodicam­ente con le modalità e nei termini stabiliti nel contratto collettivo e/o individual­e (o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui il lavoro viene eseguito)». In tanti contratti collettivi nazionali (Ccnl) non è stabilito il giorno di pagamento. Come si deve interpreta­re il pagamento «secondo gli usi del luogo»? E cosa può succedere se gli stipendi vengono pagati dopo il giorno fissato nel Ccnl o nel contratto individual­e?

H.G. - BOLZANO

Se il contratto collettivo o individual­e non stabilisce il termine entro cui deve essere pagata la retribuzio­ne – fermo restando che questa costituisc­e il corrispett­ivo della prestazion­e di lavoro che è stata resa e alla luce dei princìpi di correttezz­a e buona fede – il datore di lavoro deve rispettare la prassi da lui introdotta e abitualmen­te praticata: per esempio il giorno 10 del mese successivo.

Il ritardo nel pagamento, protrattos­i a lungo (due/tre mesi secondo alcune sentenze), può dar luogo alle dimissioni per giusta causa del lavoratore, il pagamento di interessi e la rivalutazi­one del credito.

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