Dimissioni per giusta causa per gravi ritardi degli stipendi
Quando devono essere pagati gli stipendi? Nel Codice civile c’è solo scritto che «la retribuzione deve essere corrisposta periodicamente con le modalità e nei termini stabiliti nel contratto collettivo e/o individuale (o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui il lavoro viene eseguito)». In tanti contratti collettivi nazionali (Ccnl) non è stabilito il giorno di pagamento. Come si deve interpretare il pagamento «secondo gli usi del luogo»? E cosa può succedere se gli stipendi vengono pagati dopo il giorno fissato nel Ccnl o nel contratto individuale?
H.G. - BOLZANO
Se il contratto collettivo o individuale non stabilisce il termine entro cui deve essere pagata la retribuzione – fermo restando che questa costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro che è stata resa e alla luce dei princìpi di correttezza e buona fede – il datore di lavoro deve rispettare la prassi da lui introdotta e abitualmente praticata: per esempio il giorno 10 del mese successivo.
Il ritardo nel pagamento, protrattosi a lungo (due/tre mesi secondo alcune sentenze), può dar luogo alle dimissioni per giusta causa del lavoratore, il pagamento di interessi e la rivalutazione del credito.