IL QUESITO
Nel caso in cui una ditta individuale decida di aprire un’attività commerciale nel settore della cartoleria e della vendita di libri scolastici, potrebbe avere accesso al regime forfettario e, quindi, fruire di un trattamento Iva agevolato? Oppure l’attività della vendita dei libri scolastici finisce per escluderla da tale regime?
La risposta al quesito posto dal lettore è negativa, in quanto la vendita al pubblico di libri - in generale, anche se nel caso che viene sottoposto si tratta di testi scolastici - è un’attività incompatibile con il regime forfettario.
E ciò, va sottolineato e ribadito, a prescindere dal fatto che la rivendita che si intenderebbe promuovere abbia per oggetto testi scolastici che vengono commercializzati tramite il sistema della cedola libraria, nel qual caso il rapporto di carattere economico intercorre direttamente tra il singolo fornitore e il Comune nel quale è collocata la scuola. La soluzione si desume dal fatto che l’esercizio di tale attività di vendita rientra nel regime Iva “monofase”, che è disciplinato dall’articolo 74, primo comma, lettera c, del Dpr 633/72; pertanto, tale meccanismo preclude la possibilità di poter applicare il forfait sulla base di quanto stabilito in base all’articolo 1, comma 57, della legge 190/2014. Il tema - inoltre - è stato chiarito dall’agenzia delle Entrate attraverso la circolare 10/E/2016 (paragrafo 2.3), nella quale si sottolinea che l’esercizio di attività ricomprese nel suddetto regime speciale determina l’inapplicabilità del regime agevolato anche per le altre attività eventualmente svolte, precludendo di fatto la possibilità di avvalersi del forfait. Di conseguenza, nel caso descritto dal lettore, non sussisterebbero alternative all’applicazione dei regimi ordinari di determinazione del reddito (contabilità semplificata/ordinaria).