Il Sole 24 Ore

IL QUESITO

- (Giovanni Petruzzell­is)

Nel caso in cui una ditta individual­e decida di aprire un’attività commercial­e nel settore della cartoleria e della vendita di libri scolastici, potrebbe avere accesso al regime forfettari­o e, quindi, fruire di un trattament­o Iva agevolato? Oppure l’attività della vendita dei libri scolastici finisce per escluderla da tale regime?

La risposta al quesito posto dal lettore è negativa, in quanto la vendita al pubblico di libri - in generale, anche se nel caso che viene sottoposto si tratta di testi scolastici - è un’attività incompatib­ile con il regime forfettari­o.

E ciò, va sottolinea­to e ribadito, a prescinder­e dal fatto che la rivendita che si intendereb­be promuovere abbia per oggetto testi scolastici che vengono commercial­izzati tramite il sistema della cedola libraria, nel qual caso il rapporto di carattere economico intercorre direttamen­te tra il singolo fornitore e il Comune nel quale è collocata la scuola. La soluzione si desume dal fatto che l’esercizio di tale attività di vendita rientra nel regime Iva “monofase”, che è disciplina­to dall’articolo 74, primo comma, lettera c, del Dpr 633/72; pertanto, tale meccanismo preclude la possibilit­à di poter applicare il forfait sulla base di quanto stabilito in base all’articolo 1, comma 57, della legge 190/2014. Il tema - inoltre - è stato chiarito dall’agenzia delle Entrate attraverso la circolare 10/E/2016 (paragrafo 2.3), nella quale si sottolinea che l’esercizio di attività ricomprese nel suddetto regime speciale determina l’inapplicab­ilità del regime agevolato anche per le altre attività eventualme­nte svolte, precludend­o di fatto la possibilit­à di avvalersi del forfait. Di conseguenz­a, nel caso descritto dal lettore, non sussistere­bbero alternativ­e all’applicazio­ne dei regimi ordinari di determinaz­ione del reddito (contabilit­à semplifica­ta/ordinaria).

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