Limiti alla spesa di personale valutati a consuntivo
Niente sanzioni sul mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio
Scompare, dall’esercizio 2019, il sistema sanzionatorio diretto per il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, mentre non vengono meno le sanzioni indirette in materia di spesa di personale. Il chiarimento arriva dalla circolare 3 del 14 febbraio 2019, con cui la Ragioneria generale dello Stato spiega a Comuni, Città metropolitane e Province (e agli organi di revisione), le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 con riguardo alla semplificazione dei vincoli di finanza pubblica. Le disposizioni in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto/pareggio o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite - si legge nel documento - all’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge 145/2018. Per cui, alla luce di questa interpretazione, le limitazioni in materia di spesa di personale previste per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica non decadono, ma si traslano sul mancato rispetto dell’equilibrio di competenza a consuntivo.
La legge 145/2018 ha sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio, la fine degli obblighi di monitoraggio e certificazione, la cessazione della disciplina sulle intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi. Pertanto, gli enti che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell’ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Vengono poi meno, precisa la circolare, le disposizioni e gli effetti del Dpcm 21/2017, secondo il quale le operazioni d’investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei risultati d’amministrazione devono essere effettuate sulla base di apposite intese regionali. Gli enti locali possono dunque ricorrere all’indebitamento nel rispetto delle condizioni previste dal Testo unico, esclusivamente per finanziare spese di investimento e contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento.
La legge di bilancio 2019 ha inoltre stabilito che Comuni, Province, Città metropolitane si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale l’informazione è tratta, ogni anno, dal prospetto della verifica degli equilibri presente nel rendiconto di gestione (allegato 10 al Dlgs 118/2011). Gli enti – puntualizza la Ragioneria generale dello Stato – devono utilizzare la versione degli schemi vigente in ciascun anno, per tener conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.
La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap). La circolare assicura poi che dall’esercizio 2019 cessano di avere applicazione le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del saldo 2018 e dell’equilibrio di bilancio.
Con riferimento al pareggio di bilancio 2018 gli enti devono inviare, oltre al monitoraggio, la certificazione del saldo, entro il termine del 31 marzo, prorogato di diritto al 1° aprile 2019. Occorre prestare attenzione a quest’ultimo adempimento, perché restano in vigore le sanzioni previste per il mancato/ritardato invio della certificazione finale 2018.