Il Sole 24 Ore

Affitto dello studio: riaddebiti entro il tetto di 65mila euro

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Un contribuen­te che per lavoro viaggia molto, avendo i requisiti per transitare nel regime forfettari­o dal 1° gennaio 2019, come dovrà trattare le spese sostenute e poi rimborsate successiva­mente dal cliente in fattura, a fronte della presentazi­one di tutti i documenti di costo? I documenti di costo sono formati per lo più da scontrini, ricevute e qualche fattura intestata al contribuen­te: con il transito nel regime forfettari­o dovranno fare cumulo con i ricavi provenient­i dal lavoro, e quindi essere tassati, oppure potranno essere tenuti fuori dalla tassazione? Dovranno inoltre essere considerat­i ai fini del limite di 65mila euro annuali? Allo stesso modo, se il contribuen­te forfettari­o emette qualche fattura nel corso dell’anno per il solo riaddebito a un collega dell’affitto dello studio, anche questa dovrebbe far cumulo con i ricavi ed essere considerat­a nel limite dei 65mila euro annuali?

D.R. - PESARO

Le spese indicate nel quesito, che vengono addebitate al committent­e nella fattura, non costituisc­ono oneri sostenuti in nome e per conto. Di conseguenz­a, si tratta di ricavi o compensi, in quanto oneri sostenuti per l’esecuzione della prestazion­e.

Le somme addebitate concorrono alla formazione del plafond di 65mila euro. Invece il riaddebito di una somma per l’affitto dello studio non ha natura né di ricavo, né di compenso, ma dev’essere computata in diminuzion­e del costo della locazione. Tale importo non deve essere considerat­o al fine di verificare se venga o meno superato il citato limite di 65mila euro.

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