Affitto dello studio: riaddebiti entro il tetto di 65mila euro
Un contribuente che per lavoro viaggia molto, avendo i requisiti per transitare nel regime forfettario dal 1° gennaio 2019, come dovrà trattare le spese sostenute e poi rimborsate successivamente dal cliente in fattura, a fronte della presentazione di tutti i documenti di costo? I documenti di costo sono formati per lo più da scontrini, ricevute e qualche fattura intestata al contribuente: con il transito nel regime forfettario dovranno fare cumulo con i ricavi provenienti dal lavoro, e quindi essere tassati, oppure potranno essere tenuti fuori dalla tassazione? Dovranno inoltre essere considerati ai fini del limite di 65mila euro annuali? Allo stesso modo, se il contribuente forfettario emette qualche fattura nel corso dell’anno per il solo riaddebito a un collega dell’affitto dello studio, anche questa dovrebbe far cumulo con i ricavi ed essere considerata nel limite dei 65mila euro annuali?
D.R. - PESARO
Le spese indicate nel quesito, che vengono addebitate al committente nella fattura, non costituiscono oneri sostenuti in nome e per conto. Di conseguenza, si tratta di ricavi o compensi, in quanto oneri sostenuti per l’esecuzione della prestazione.
Le somme addebitate concorrono alla formazione del plafond di 65mila euro. Invece il riaddebito di una somma per l’affitto dello studio non ha natura né di ricavo, né di compenso, ma dev’essere computata in diminuzione del costo della locazione. Tale importo non deve essere considerato al fine di verificare se venga o meno superato il citato limite di 65mila euro.