Registro imprese, deposito in tempi stretti
La modifica vale per Spa, Srl e società in accomandita per azioni, non per le Coop
Riduzione a 10 giorni del termine per depositare nel Registro delle imprese l’atto costitutivo di società di capitali; possibilità di stipulare senza l’intervento notarile l’atto con il quale la Srl semplificata si scioglie e si pone in stato di liquidazione. Sono le due modifiche al Codice civile introdotte dall’articolo 3 (comma 1-quinquies) e dall’articolo 3-quater (comma 3) del decreto Semplificazioni (Dl 135/2018, convertito in legge 12/2019).
Quanto all’iscrizione delle società di capitali nel Registro imprese, gli atti costitutivi stipulati dal 13 febbraio 2019 in avanti devono essere depositati (cioè trasmessi in via telematica) al Registro entro il decimo giorno successivo a quello nel quale l’atto è stato formato (senza considerare la data in cui l’atto è firmato).
Questo nuovo termine sostituisce il precedente di 20 giorni recato dall’articolo 2330 del Codice civile dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario (anteriormente, e cioè dal 19 aprile del 1942, data di entrata in vigore del codice civile, questo termine era stato fissato in 30 giorni).
L’articolo 2330 del Codice civile è disposto in tema di Spa, ma si applica anche alle società in accomandita per azioni (per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 2454 del Codice civile) e alle società a responsabilità limitata (per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 2463, comma 3 del Codice civile).
Rimane fissato invece in 20 giorni il termine prescritto per il deposito dell’atto costitutivo di società cooperativa, in quanto l’articolo 2523 del Codice civile, che così stabilisce, non è stato oggetto di innovazione. Nessuna variazione nemmeno per il deposito degli atti costitutivi di società di persone, il quale rimane fissato in 30 giorni (articolo 2296 del Codice civile).
Quanto alle Srl semplificate, l’accennata semplificazione consiste nel fatto che l’atto recante lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione potrà esser confezionato, oltre che nella tradizionale forma notarile, anche in forma digitale (con conseguente suo invio con modalità telematica al Registro delle imprese): si tratta però di un’innovazione non immediatamente operativa, in quanto essa presuppone l’adozione di specifiche tecniche da parte del ministero dello Sviluppo economico.