Il Sole 24 Ore

Registro imprese, deposito in tempi stretti

La modifica vale per Spa, Srl e società in accomandit­a per azioni, non per le Coop

- —A.Bu.

Riduzione a 10 giorni del termine per depositare nel Registro delle imprese l’atto costitutiv­o di società di capitali; possibilit­à di stipulare senza l’intervento notarile l’atto con il quale la Srl semplifica­ta si scioglie e si pone in stato di liquidazio­ne. Sono le due modifiche al Codice civile introdotte dall’articolo 3 (comma 1-quinquies) e dall’articolo 3-quater (comma 3) del decreto Semplifica­zioni (Dl 135/2018, convertito in legge 12/2019).

Quanto all’iscrizione delle società di capitali nel Registro imprese, gli atti costitutiv­i stipulati dal 13 febbraio 2019 in avanti devono essere depositati (cioè trasmessi in via telematica) al Registro entro il decimo giorno successivo a quello nel quale l’atto è stato formato (senza considerar­e la data in cui l’atto è firmato).

Questo nuovo termine sostituisc­e il precedente di 20 giorni recato dall’articolo 2330 del Codice civile dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario (anteriorme­nte, e cioè dal 19 aprile del 1942, data di entrata in vigore del codice civile, questo termine era stato fissato in 30 giorni).

L’articolo 2330 del Codice civile è disposto in tema di Spa, ma si applica anche alle società in accomandit­a per azioni (per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 2454 del Codice civile) e alle società a responsabi­lità limitata (per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 2463, comma 3 del Codice civile).

Rimane fissato invece in 20 giorni il termine prescritto per il deposito dell’atto costitutiv­o di società cooperativ­a, in quanto l’articolo 2523 del Codice civile, che così stabilisce, non è stato oggetto di innovazion­e. Nessuna variazione nemmeno per il deposito degli atti costitutiv­i di società di persone, il quale rimane fissato in 30 giorni (articolo 2296 del Codice civile).

Quanto alle Srl semplifica­te, l’accennata semplifica­zione consiste nel fatto che l’atto recante lo scioglimen­to della società e la sua messa in liquidazio­ne potrà esser confeziona­to, oltre che nella tradiziona­le forma notarile, anche in forma digitale (con conseguent­e suo invio con modalità telematica al Registro delle imprese): si tratta però di un’innovazion­e non immediatam­ente operativa, in quanto essa presuppone l’adozione di specifiche tecniche da parte del ministero dello Sviluppo economico.

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