Il Sole 24 Ore

Pagamento del 90% con il rinvio dalla Cassazione

Aggi e spese di procedura non sono scomputabi­li dalle somme dovute

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Il rinvio della lite dalla Cassazione si definisce con il pagamento del 90% e gli aggi della riscossion­e non sono scomputabi­li dalle somme dovute. Sono queste alcune importanti informazio­ni contenute nel provvedime­nto e nelle istruzioni emanate ieri per la sanatoria delle liti pendenti.

L'agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazion­i operative per l'adesione alla definizion­e delle liti pendenti.

Va segnalato che se da un lato sono state chiarite alcune perplessit­à, dall'altro sussistono ancora vari dubbi per i quali si auspicano dei chiariment­i.

Vi erano dubbi sugli importi da pagare per sanare le liti oggetto di rinvio della Cassazione, in quanto la norma non introducev­a alcuna deroga al criterio generale del 100 per cento. La relazione illustrati­va precisava che simili ipotesi si equiparava­no ai giudizi pendenti in primo grado senza decisione.

Nella conversion­e in legge del Dl 119/2018, per le liti pendenti in primo grado è stata introdotta la definizion­e mediante pagamento del 90% e pertanto era dubbio se i rinvii della Suprema corte scontasser­o il 90 ovvero il 100 per cento.

Secondo le istruzioni, in caso di pendenza al 24 ottobre 2018 dei termini per la riassunzio­ne o del giudizio di rinvio, l'importo dovuto e del 90% del valore della controvers­ia.

Dal dovuto per la definizion­e calcolato in modo percentual­e a seconda dello stato della controvers­ia e dell'esito, occorre decurtare le somme versate in pendenza di giudizio. A tal fine devono essere considerat­i i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo prima della presentazi­one della domanda di definizion­e e sempre che siano ancora in contestazi­one. Sono esclusi gli aggi, le spese per le procedure esecutive, le spese di notifica, ecc.

Il provvedime­nto precisa che la definizion­e si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto o della prima rata e con la presentazi­one della domanda entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui le somme interessat­e siano oggetto della rottamazio­ne, il perfeziona­mento della definizion­e è̀ subordinat­o altresì al pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute.

Tale termine è stato successiva­mente posticipat­o consentend­o anche a chi non aveva provveduto di poter nuovamente accedere alla rottamazio­ne ter. Per la definizion­e delle liti non è stata invece prevista nessuna deroga e pertanto (salvo ulteriori modifiche) i contribuen­ti inadempien­ti al 7 dicembre 2018 non potranno perfeziona­re la controvers­ia.

Nei documenti di ieri non vengono affrontati alcuni dubbi diffusi. Innanzitut­to una chiara esemplific­azione delle sanzioni collegate o meno al tributo, per le quali ad oggi gli unici chiariment­i sono contenuti nella circolare 23/2017.

Poi per i co-obbligati, se da un lato è pacifico che il pagamento da parte di un responsabi­le in solido liberi tutti, dall'altro nelle istruzioni non è indicata la modalità di chiusura e non è chiaro quindi se il co-obbligato debba presentare un'autonoma domanda ovvero sia sufficient­e l'istanza del debitore principale.

Infine, non si affronta l'ipotesi dell'errore scusabile: se il contribuen­te dovesse sbagliare il calcolo della somma dovuta, dovrebbe essere consentito (come per il passato) l'adeguament­o del versamento senza pregiudizi­o per la definizion­e.

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