Pagamento del 90% con il rinvio dalla Cassazione
Aggi e spese di procedura non sono scomputabili dalle somme dovute
Il rinvio della lite dalla Cassazione si definisce con il pagamento del 90% e gli aggi della riscossione non sono scomputabili dalle somme dovute. Sono queste alcune importanti informazioni contenute nel provvedimento e nelle istruzioni emanate ieri per la sanatoria delle liti pendenti.
L'agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative per l'adesione alla definizione delle liti pendenti.
Va segnalato che se da un lato sono state chiarite alcune perplessità, dall'altro sussistono ancora vari dubbi per i quali si auspicano dei chiarimenti.
Vi erano dubbi sugli importi da pagare per sanare le liti oggetto di rinvio della Cassazione, in quanto la norma non introduceva alcuna deroga al criterio generale del 100 per cento. La relazione illustrativa precisava che simili ipotesi si equiparavano ai giudizi pendenti in primo grado senza decisione.
Nella conversione in legge del Dl 119/2018, per le liti pendenti in primo grado è stata introdotta la definizione mediante pagamento del 90% e pertanto era dubbio se i rinvii della Suprema corte scontassero il 90 ovvero il 100 per cento.
Secondo le istruzioni, in caso di pendenza al 24 ottobre 2018 dei termini per la riassunzione o del giudizio di rinvio, l'importo dovuto e del 90% del valore della controversia.
Dal dovuto per la definizione calcolato in modo percentuale a seconda dello stato della controversia e dell'esito, occorre decurtare le somme versate in pendenza di giudizio. A tal fine devono essere considerati i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo prima della presentazione della domanda di definizione e sempre che siano ancora in contestazione. Sono esclusi gli aggi, le spese per le procedure esecutive, le spese di notifica, ecc.
Il provvedimento precisa che la definizione si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui le somme interessate siano oggetto della rottamazione, il perfezionamento della definizione è̀ subordinato altresì al pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute.
Tale termine è stato successivamente posticipato consentendo anche a chi non aveva provveduto di poter nuovamente accedere alla rottamazione ter. Per la definizione delle liti non è stata invece prevista nessuna deroga e pertanto (salvo ulteriori modifiche) i contribuenti inadempienti al 7 dicembre 2018 non potranno perfezionare la controversia.
Nei documenti di ieri non vengono affrontati alcuni dubbi diffusi. Innanzitutto una chiara esemplificazione delle sanzioni collegate o meno al tributo, per le quali ad oggi gli unici chiarimenti sono contenuti nella circolare 23/2017.
Poi per i co-obbligati, se da un lato è pacifico che il pagamento da parte di un responsabile in solido liberi tutti, dall'altro nelle istruzioni non è indicata la modalità di chiusura e non è chiaro quindi se il co-obbligato debba presentare un'autonoma domanda ovvero sia sufficiente l'istanza del debitore principale.
Infine, non si affronta l'ipotesi dell'errore scusabile: se il contribuente dovesse sbagliare il calcolo della somma dovuta, dovrebbe essere consentito (come per il passato) l'adeguamento del versamento senza pregiudizio per la definizione.