Il Sole 24 Ore

LITI PENDENTI, LE PRIME SCADENZE

- a cura di Salvina Morina e Tonino Morina

LE REGOLE

Per avvalersi della definizion­e, di cui all’articolo 6, del Dl 119/2018, è necessario che al 24 ottobre la lite sia pendente, anche a seguito di rinvio, e che il ricorso introdutti­vo del giudizio di primo grado sia stato notificato all’ufficio delle Entrate. È inoltre necessario che alla data di presentazi­one della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono ammesse alla definizion­e anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissib­ilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del decreto legislativ­o 546 del 1992, a condizione che entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato all’ufficio il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazi­one della domanda di definizion­e, non sia intervenut­a una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissib­ilità.

IN PRIMO GRADO

Per il ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controvers­ia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite, pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di liti relative alle sole sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle sanzioni. Il valore della lite va determinat­o al netto di eventuali importi annullati in autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazi­one o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevol­e all’ufficio.

QUANDO IL FISCO PERDE

In caso di soccombenz­a delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizi­onale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controvers­ie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della lite in caso di soccombenz­a in primo grado e del 15% in secondo grado.

In caso di accoglimen­to parziale del ricorso o comunque di soccombenz­a ripartita tra contribuen­te ed Entrate, l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni è dovuto per intero relativame­nte alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizi­onale e in misura ridotta

(40 o 15%), per la parte di atto annullata. Le liti pendenti in Cassazione, al 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia risulti soccombent­e in tutti i precedenti gradi, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite.

31 MAGGIO 2019

Presentazi­one domanda e primo o unico pagamento. La definizion­e della lite si perfeziona con la presentazi­one della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; se gli importi superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, un massimo 20 rate trimestral­i. Sulle rate successive si applicano gli interessi legali dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve inadempime­nto” nei pagamenti si applicano le disposizio­ni di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempime­nto dovuto a: insufficie­nte versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 31 AGOSTO 2019

(slitta al 2 settembre) Seconda rata chiusura lite pendente.

30 NOVEMBRE 2019

(slitta al 2 dicembre)

Terza rata chiusura lite pendente

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