LITI PENDENTI, LE PRIME SCADENZE
LE REGOLE
Per avvalersi della definizione, di cui all’articolo 6, del Dl 119/2018, è necessario che al 24 ottobre la lite sia pendente, anche a seguito di rinvio, e che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato all’ufficio delle Entrate. È inoltre necessario che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 546 del 1992, a condizione che entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato all’ufficio il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.
IN PRIMO GRADO
Per il ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite, pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di liti relative alle sole sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle sanzioni. Il valore della lite va determinato al netto di eventuali importi annullati in autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’ufficio.
QUANDO IL FISCO PERDE
In caso di soccombenza delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della lite in caso di soccombenza in primo grado e del 15% in secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente ed Entrate, l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta
(40 o 15%), per la parte di atto annullata. Le liti pendenti in Cassazione, al 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite.
31 MAGGIO 2019
Presentazione domanda e primo o unico pagamento. La definizione della lite si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; se gli importi superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, un massimo 20 rate trimestrali. Sulle rate successive si applicano gli interessi legali dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve inadempimento” nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 31 AGOSTO 2019
(slitta al 2 settembre) Seconda rata chiusura lite pendente.
30 NOVEMBRE 2019
(slitta al 2 dicembre)
Terza rata chiusura lite pendente