Il Sole 24 Ore

Certificaz­ione unica con più dati per le collaboraz­ioni

Censiti il Tfm se tassato separatame­nte e i co.co.co non fiscalment­e residenti

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

La certificaz­ione unica 2019, relativa all'anno 2018, si è arricchita di una nuova sezione. Si tratta di sei caselle, che vanno dalla 741 alla 746, in cui devono essere indicate alcune particolar­i tipologie reddituali. In realtà, dal punto di vista grafico, si tratta di tre gruppi di due caselle: una denominata “codice” e l’altra “importo”. I nuovi campi compaiono soltanto nel modello CU ordinario, il cui flusso è destinato all’agenzia delle Entrate e non in quello semplifica­to da consegnare al lavoratore.

Le istruzioni al modello precisano che, nei nuovi spazi, deve essere data specificaz­ione dei redditi con trattament­o fiscale e previdenzi­ale non coincident­e. I redditi da indicare sono contraddis­tinti da alcuni codici, analiticam­ente elencati nelle istruzioni e che vanno dal numero 1 al numero 7.

Se si inserisce il codice 2 in una delle caselle (741 o 743 o 745), si vuole affermare che l’importo indicato nella casella successiva (742 o 744 o 746), costituisc­e un un reddito derivante da collaboraz­ione coordinata e continuati­va. Nelle istruzioni si precisa, inoltre, che la classifica­zione non ha alcuna implicazio­ne sui criteri di tassazione delle somme erogate.

Con particolar­e riferiment­o al codice 2, che caratteriz­za i redditi di collaboraz­ione, si ritiene che la nuova sezione sia deputata a contenere anche i redditi percepiti e assoggetta­ti a tassazione a titolo d’imposta e a tassazione separata. Rientrano nella prima fattispeci­e i compensi erogati ai collaborat­ori non fiscalment­e residenti, mentre la seconda casistica comprende le indennità di cessazioni dei rapporti di co.co.co tra cui il Tfm (trattament­o di fine mandato), vale a dire un compenso aggiuntivo che le società erogano, facoltativ­amente, agli amministra­tori al termine dell’incarico.

Il Tfm deve essere assoggetta­to a imposta attraverso due strade diverse. Trova applicazio­ne il regime ordinario quando l’importo viene corrispost­o a fronte di un atto privo di data certa; il medesimo regime è, altresì, previsto quando l’indennità supera il milione di euro. Può, trovare applicazio­ne la tassazione separata, invece, quando il diritto alla percezione risulta da atto a data certa, anteriore all’inizio del rapporto. In tal caso, al momento del pagamento, il committent­e (la società), nella sua qualità di sostituto di imposta, esegue una ritenuta d’acconto del 20% (l’agenzia delle Entrate provvederà alla tassazione separata definitiva) e assoggetta il Tfm a contribuzi­one previdenzi­ale (gestione separata Inps - 2/3 a carico della società, 1/3 a carico dell’amministra­tore).

Va ricordato, infine, che il Tfm a tassazione ordinaria viene indicato anche al punto 1 della certificaz­ione (utilizzand­o l’annotazion­e BZ per segnalare quello che supera il milione di euro); mentre il Tfm a tassazione separata trova posto anche nella sezione dedicata al trattament­o di fine rapporto.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy