Documenti pubblici con validità europea
In vigore regolamento Ue In molti casi non servirà più la traduzione
Semplificazione delle formalità amministrative, ma anche taglio degli oneri burocratici per favorire la libera circolazione dei cittadini nello spazio Ue, attraverso un flusso senza ostacoli dei documenti pubblici.
Con il “cittadino europeo mobile” che potrà utilizzare i moduli standard multilingue senza ricorrere a legalizzazioni di documenti o a traduzioni autenticate.
Tutto questo grazie al regolamento Ue 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (Ue) 024/2012. Un testo che prova a eliminare, almeno nello spazio Ue, passaggi inutili e costosi nell'utilizzo di documenti.
Le nuove regole, in vigore dal 16 febbraio, permettono infatti di utilizzare un documento pubblico rilasciato in uno Stato membro in un altro Paese Ue, senza atti di autenticazione o altri oneri burocratici.
Tra i documenti pubblici inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento rientrano quelli adottati da un'autorità o da un funzionario dello Stato, compresi «quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario», nonché i documenti amministrativi e gli atti notarili.
Il regolamento, però, non incide sulle scelte nazionali relative agli effetti giuridici dei documenti e, quindi, da un lato gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare documenti pubblici non previsti dall'ordinamento interno, e dall'altro lato i Paesi membri mantengono la libertà di applicare le norme nazionali sul riconoscimento del contenuto e sugli effetti dei documenti pubblici rilasciati in un altro Paese dell'Unione.
Tra i numerosi documenti interessati dal regolamento, che accertano uno o più fatti, esenti da forme di legalizzazione e formalità analoghe, il certificato di nascita, di matrimonio, di morte, il certificato di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata, l'adozione, il domicilio e/o la residenza, la cittadinanza, il certificato del casellario giudiziale.
Grazie alle semplificazioni introdotte con il regolamento, se l'ordinamento interno di uno Stato membro impone la presentazione dell'originale di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro, le autorità nazionali non richiederanno «anche la presentazione di una copia autenticata», che potrà essere presentata al posto dell'originale in tutti i casi in cui ciò è previsto da uno Stato membro.
Esclusi, in numerosi casi, gli obblighi di traduzione e questo anche grazie al sistema basato sull'utilizzo dei moduli standard multilingue, reperibili nel portale europeo sulla giustizia elettronica (e-justice.europa.eu).
Per evitare rischi e frodi nell'utilizzo dei documenti, le autorità nazionali competenti possono avvalersi, anche in caso di dubbi circa l'autenticità del documento, del sistema Imi (informazione del mercato interno) reperibile sul sito della Commissione europea (ec.europa.eu.