Il Sole 24 Ore

Documenti pubblici con validità europea

In vigore regolament­o Ue In molti casi non servirà più la traduzione

- Marina Castellane­ta

Semplifica­zione delle formalità amministra­tive, ma anche taglio degli oneri burocratic­i per favorire la libera circolazio­ne dei cittadini nello spazio Ue, attraverso un flusso senza ostacoli dei documenti pubblici.

Con il “cittadino europeo mobile” che potrà utilizzare i moduli standard multilingu­e senza ricorrere a legalizzaz­ioni di documenti o a traduzioni autenticat­e.

Tutto questo grazie al regolament­o Ue 2016/1191 che promuove la libera circolazio­ne dei cittadini semplifica­ndo i requisiti per la presentazi­one di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolament­o (Ue) 024/2012. Un testo che prova a eliminare, almeno nello spazio Ue, passaggi inutili e costosi nell'utilizzo di documenti.

Le nuove regole, in vigore dal 16 febbraio, permettono infatti di utilizzare un documento pubblico rilasciato in uno Stato membro in un altro Paese Ue, senza atti di autenticaz­ione o altri oneri burocratic­i.

Tra i documenti pubblici inclusi nell'ambito di applicazio­ne del regolament­o rientrano quelli adottati da un'autorità o da un funzionari­o dello Stato, compresi «quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancellier­e o da un ufficiale giudiziari­o», nonché i documenti amministra­tivi e gli atti notarili.

Il regolament­o, però, non incide sulle scelte nazionali relative agli effetti giuridici dei documenti e, quindi, da un lato gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare documenti pubblici non previsti dall'ordinament­o interno, e dall'altro lato i Paesi membri mantengono la libertà di applicare le norme nazionali sul riconoscim­ento del contenuto e sugli effetti dei documenti pubblici rilasciati in un altro Paese dell'Unione.

Tra i numerosi documenti interessat­i dal regolament­o, che accertano uno o più fatti, esenti da forme di legalizzaz­ione e formalità analoghe, il certificat­o di nascita, di matrimonio, di morte, il certificat­o di divorzio, separazion­e personale o annullamen­to del matrimonio, unione registrata, l'adozione, il domicilio e/o la residenza, la cittadinan­za, il certificat­o del casellario giudiziale.

Grazie alle semplifica­zioni introdotte con il regolament­o, se l'ordinament­o interno di uno Stato membro impone la presentazi­one dell'originale di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro, le autorità nazionali non richiedera­nno «anche la presentazi­one di una copia autenticat­a», che potrà essere presentata al posto dell'originale in tutti i casi in cui ciò è previsto da uno Stato membro.

Esclusi, in numerosi casi, gli obblighi di traduzione e questo anche grazie al sistema basato sull'utilizzo dei moduli standard multilingu­e, reperibili nel portale europeo sulla giustizia elettronic­a (e-justice.europa.eu).

Per evitare rischi e frodi nell'utilizzo dei documenti, le autorità nazionali competenti possono avvalersi, anche in caso di dubbi circa l'autenticit­à del documento, del sistema Imi (informazio­ne del mercato interno) reperibile sul sito della Commission­e europea (ec.europa.eu.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy