Lavoro ai detenuti, sconto contributivo
Abbattimento fino al 95% per l’attività svolta dentro o fuori le carceri
A quasi 5 anni dall’entrata in vigore delle nuove regole (decreto ministeriale 148/2014), arrivano dall’Inps (circolare 27/2019) le indicazioni per la gestione degli incentivi in favore delle cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari e ammesse al lavoro esterno, nonché a beneficio delle aziende pubbliche o private che, organizzando attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegano i medesimi soggetti (a fronte di convenzione con l’amministrazione penitenziaria).
Lo sgravio è del 95% delle aliquote contributive complessivamente dovute (azienda e lavoratore), con esclusione di alcune componenti espressamente individuate dalla circolare. Il decreto prevede, inoltre, il riconoscimento delle agevolazioni anche per periodi precedenti alla sua emanazione. Più esattamente la percentuale del 95% opera dal 2013 e vale fino a quando non sarà emanato un nuovo provvedimento.
Nella circolare 27/2019 l’Inps precisa che sono agevolate le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, incluso il tempo parziale, compresi i rapporti di apprendistato. Semaforo verde anche per il lavoro intermittente e per la somministrazione.
Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione della persona sia avvenuta mentre questi era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno. Laddove i soggetti non abbiano beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, lo sgravio spetta per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Il datore deve versare regolarmente i contributi e rispettare le leggi (in materia di lavoro) e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento ai principi sanciti dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015, si prevede che gli stessi non debbano essere rispettati ma con un’eccezione: l’invio tardivo della comunicazione di assunzione fa perdere il diritto allo sgravio, fino a che il datore non vi provvede. La facilitazione è compatibile con l’incentivo concesso a chi assume lavoratori in Naspi e con quello per l’assunzione di disabili.
Per fruire dello sgravio dal 2019 in poi e quello arretrato (dal 2013 al 2018) si prevede l’invio di una domanda online (DETI-arr) tramite l'applicazione Diresco, con allegati dei documenti elencati nella circolare. In relazione al contingentamento annuo delle risorse, prima di procedere alla fruizione dell’incentivo si deve attendere l’autorizzazione dell’istituto.