Il Sole 24 Ore

Lavoro ai detenuti, sconto contributi­vo

Abbattimen­to fino al 95% per l’attività svolta dentro o fuori le carceri

- —Ant.Ca. G. Mac.

A quasi 5 anni dall’entrata in vigore delle nuove regole (decreto ministeria­le 148/2014), arrivano dall’Inps (circolare 27/2019) le indicazion­i per la gestione degli incentivi in favore delle cooperativ­e sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenzia­ri e ammesse al lavoro esterno, nonché a beneficio delle aziende pubbliche o private che, organizzan­do attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenzia­ri, impiegano i medesimi soggetti (a fronte di convenzion­e con l’amministra­zione penitenzia­ria).

Lo sgravio è del 95% delle aliquote contributi­ve complessiv­amente dovute (azienda e lavoratore), con esclusione di alcune componenti espressame­nte individuat­e dalla circolare. Il decreto prevede, inoltre, il riconoscim­ento delle agevolazio­ni anche per periodi precedenti alla sua emanazione. Più esattament­e la percentual­e del 95% opera dal 2013 e vale fino a quando non sarà emanato un nuovo provvedime­nto.

Nella circolare 27/2019 l’Inps precisa che sono agevolate le assunzioni con contratto di lavoro subordinat­o sia a tempo determinat­o che indetermin­ato, incluso il tempo parziale, compresi i rapporti di apprendist­ato. Semaforo verde anche per il lavoro intermitte­nte e per la somministr­azione.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributi­vo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione della persona sia avvenuta mentre questi era ammesso al regime di semilibert­à o al lavoro esterno. Laddove i soggetti non abbiano beneficiat­o della semilibert­à o del lavoro esterno, lo sgravio spetta per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizion­e.

Il datore deve versare regolarmen­te i contributi e rispettare le leggi (in materia di lavoro) e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoria­li o aziendali, laddove sottoscrit­ti, stipulati dalle organizzaz­ioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale. Con riferiment­o ai principi sanciti dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015, si prevede che gli stessi non debbano essere rispettati ma con un’eccezione: l’invio tardivo della comunicazi­one di assunzione fa perdere il diritto allo sgravio, fino a che il datore non vi provvede. La facilitazi­one è compatibil­e con l’incentivo concesso a chi assume lavoratori in Naspi e con quello per l’assunzione di disabili.

Per fruire dello sgravio dal 2019 in poi e quello arretrato (dal 2013 al 2018) si prevede l’invio di una domanda online (DETI-arr) tramite l'applicazio­ne Diresco, con allegati dei documenti elencati nella circolare. In relazione al contingent­amento annuo delle risorse, prima di procedere alla fruizione dell’incentivo si deve attendere l’autorizzaz­ione dell’istituto.

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