Il Sole 24 Ore

Così la lite fiscale si chiude senza pagare nulla

Per le sanzioni collegate al tributo va chiarito in quali casi l’imposta è assolta Sanzioni non collegate possono essere sanate con il 15 o il 40% del dovuto

- Antonio Iorio

Versamento in ritardo delle imposte o indebita compensazi­one di un credito. Sono alcuni dei casi in cui, secondo la prassi delle Entrate, l’eventuale contenzios­o può essere chiuso senza pagare nulla al Fisco.

Se il tributo cui è riferita una sanzione oggetto di contenzios­o tributario pendente è stato assolto in qualunque modo, la definizion­e della lite può avvenire a costo zero e pertanto diviene fondamenta­le individuar­e queste ipotesi perché sarà possibile chiudere l’eventuale contenzios­o pendente senza alcun versamento.

L’Ufficio può irrogare sanzioni nei confronti del contribuen­te insieme alle maggiori imposte pretese in sede di avviso di accertamen­to ovvero autonomame­nte con uno specifico atto (contestazi­one/irrogazion­e).

La normativa sulla definizion­e (articolo 6, comma 2, Dl 119/2018) disciplina espressame­nte i casi di contenzios­o per le sole sanzioni. Per quelle non collegate al tributo, il contribuen­te può definire le controvers­ie con il pagamento:

 del 15% del valore della lite, in caso di soccombenz­a dell’agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizi­onale non cautelare, sul merito o sull’ammissibil­ità dell’atto introdutti­vo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018;

 del 40% negli altri casi.

Per le liti relative a sanzioni collegate al tributo, invece, non è dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla sanatoria.

In tale contesto diviene fondamenta­le comprender­e se la sanzione oggetto di lite sia o meno collegata al tributo: ma il tenore testuale della norma non rende agevole tale individuaz­ione.

In base all’articolo 17 del decreto legislativ­o 472/2012, nella versione vigente dal 2012, le sanzioni collegate al tributo sono irrogate, senza previa contestazi­one e con l’osservanza, in quanto compatibil­i, delle disposizio­ni che regolano il procedimen­to di accertamen­to del tributo medesimo, con atto contestual­e all’avviso di accertamen­to o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Fermandosi a tale definizion­e si dovrebbero considerar­e sanzioni non collegate al tributo quelle irrogate con specifico atto; in caso contrario (ossia se collegate al tributo) l’ufficio dovrebbe notificare un avviso di accertamen­to contenente all’interno imposte e relative sanzioni. Tuttavia, ci possono essere ipotesi per le quali l’individuaz­ione non è così agevole. Si pensi al caso del terzo coinvolto in violazioni fiscali commesse da un altro contribuen­te: la sanzione, sicurament­e collegata al tributo perché riferita all’imposta evasa dal contribuen­te, è irrogata a un terzo con un atto differente dall’avviso di accertamen­to. Così come la sanzione per violazione delle scritture contabili, che sicurament­e non è collegata ad alcun tributo, è normalment­e irrogata con la rettifica della maggiore imposta.

Ai fini dell’individuaz­ione, secondo l’Agenzia (circolare 22/E del 2017 che ribadisce quanto evidenziat­o nella precedente n. 180/1998) le sanzioni collegate al tributo sono irrogate a seguito di violazioni “sostanzial­i”, cioè incidenti sulla determinaz­ione e sul pagamento del tributo (ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazi­one e sanzione di omesso o ritardato versamento). In buona sostanza, quindi, la sanzione collegata è commisurat­a al tributo evaso/non versato; in assenza di tale parametraz­ione, dovrebbe trattarsi di sanzione non collegata.

Individuat­a così la distinzion­e, si tratta di comprender­e quando, oltre agli evidenti casi di acquiescen­za, adesione, ravvedimen­to, possa ritenersi che le imposte collegate siano state assolte per poter chiudere la lite a costo zero.

La circolare 23/E del 2017 (si veda l’altro articolo in pagina) aveva individuat­o alcune ipotesi che senz’altro possono ritenersi ancora valide. Tuttavia, stante la rilevanza della questione sarebbero opportune indicazion­i più precise sia per consentire una concreta valutazion­e di convenienz­a al contribuen­te, sia per evitare che la medesima sanzione sia considerat­a, da un ufficio, collegata al tributo e magari definibile senza alcuna somma dovuta, e da un altro, non collegata e quindi non definibile a costo zero.

CUMULO GIURIDICO

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