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Per gli atti notificati per indebita compensazione di crediti va verificato se questi ultimi siano esistenti o meno. Se esistente, normalmente nel provvedimento notificato non è pretesa l'imposta e pertanto la definizione può avvenire a zero, proprio perché non essendo sussistente un tributo dovuto, questo può ritenersi già definito. Se invece la contestazione riguarda crediti inesistenti, la sanzione irrogata può sempre essere considerata collegata al tributo, ma in simili casi occorrerà che il contribuente versi il tributo contestato