Il Sole 24 Ore

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Per gli atti notificati per indebita compensazi­one di crediti va verificato se questi ultimi siano esistenti o meno. Se esistente, normalment­e nel provvedime­nto notificato non è pretesa l'imposta e pertanto la definizion­e può avvenire a zero, proprio perché non essendo sussistent­e un tributo dovuto, questo può ritenersi già definito. Se invece la contestazi­one riguarda crediti inesistent­i, la sanzione irrogata può sempre essere considerat­a collegata al tributo, ma in simili casi occorrerà che il contribuen­te versi il tributo contestato

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