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Un amministratore di fatto, co-obbligato solidalmente per le sole sanzioni, può definire la lite a zero a condizione che il rapporto relativo al tributo sia stato definito con il pagamento del medesimo.
Occorre così verificare che la società alla quale è stato notificato l'atto “principale” contenente anche le imposte, abbia definito il rapporto riferito ai tributi contestati e ciò potrebbe essersi verificato sia in caso di acquiescenza all'atto, sia perché l'ente decida di aderire alla definizione versando le imposte dovute
IL CREDITO CONTESTATO