Il Sole 24 Ore

Indebita compensazi­one, zero costi

Le stesse consideraz­ioni sono valide per le violazioni per tardivo versamento

- Laura Ambrosi

Secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 23/E del 2017) nell’ipotesi di indebita compensazi­one di credito esistente, in cui l’atto di recupero richiede solo il pagamento degli interessi relativi al tributo indebitame­nte compensato e della sanzione nella misura del 30%, la definizion­e può avvenire senza il pagamento delle sanzioni, perché non essendo preteso alcun tributo lo stesso può dirsi già definito.

Ad analoghe conclusion­i si giunge per le violazioni per tardivo versamento in quanto il rapporto relativo al tributo risulta comunque versato.

Per le indebite compensazi­oni di crediti inesistent­i, l’Agenzia ha rilevato che la sanzione va considerat­a collegata al tributo, anche se il recupero dell’imposta indebitame­nte compensata sia stata effettuata da un ente impositore diverso da quello che ha emesso l’atto di contestazi­one.

Ne consegue che non è dovuto alcun importo per la definizion­e qualora il tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizion­e con l’altro ente impositore.

Questi chiariment­i forniti in passato dall’agenzia delle Entrate si ritiene possano considerar­si collegate al tributo e quindi oggetto di definizion­e a costo zero (ove il relativo tributo sia stato versato) le sanzioni - spesso irrogate in questi ultimi anni – in ipotesi di:

a) utilizzo del credito Iva in eccesso rispetto al limite della compensazi­one prevista in quanto, normalment­e l’atto sanzionato­rio non richiede alcuna somma per l’imposta;

b) la mancata consegna della fideiussio­ne per le liquidazio­ni iva di gruppo poiché di prassi è irrogata la sanzione di omesso versamento parametrat­a all’importo del credito, ma non essendo pretesa alcuna imposta questa può considerar­si già definita;

c) la sanzione irrogata all’amministra­tore di fatto di una società, nell’ipotesi in cui l’ente abbia provveduto al versamento delle imposte contestate.

In tale contesto, peraltro, sempre traendo spunto dai pregressi documenti di prassi, è verosimile che nel caso in cui la lite riguardi un atto che contenga l’applicazio­ne del cumulo giuridico di sanzioni sia collegate sia non collegate al tributo, il contribuen­te può definire la controvers­ia a zero a condizione che le relative imposte siano versate.

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