Indebita compensazione, zero costi
Le stesse considerazioni sono valide per le violazioni per tardivo versamento
Secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 23/E del 2017) nell’ipotesi di indebita compensazione di credito esistente, in cui l’atto di recupero richiede solo il pagamento degli interessi relativi al tributo indebitamente compensato e della sanzione nella misura del 30%, la definizione può avvenire senza il pagamento delle sanzioni, perché non essendo preteso alcun tributo lo stesso può dirsi già definito.
Ad analoghe conclusioni si giunge per le violazioni per tardivo versamento in quanto il rapporto relativo al tributo risulta comunque versato.
Per le indebite compensazioni di crediti inesistenti, l’Agenzia ha rilevato che la sanzione va considerata collegata al tributo, anche se il recupero dell’imposta indebitamente compensata sia stata effettuata da un ente impositore diverso da quello che ha emesso l’atto di contestazione.
Ne consegue che non è dovuto alcun importo per la definizione qualora il tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione con l’altro ente impositore.
Questi chiarimenti forniti in passato dall’agenzia delle Entrate si ritiene possano considerarsi collegate al tributo e quindi oggetto di definizione a costo zero (ove il relativo tributo sia stato versato) le sanzioni - spesso irrogate in questi ultimi anni – in ipotesi di:
a) utilizzo del credito Iva in eccesso rispetto al limite della compensazione prevista in quanto, normalmente l’atto sanzionatorio non richiede alcuna somma per l’imposta;
b) la mancata consegna della fideiussione per le liquidazioni iva di gruppo poiché di prassi è irrogata la sanzione di omesso versamento parametrata all’importo del credito, ma non essendo pretesa alcuna imposta questa può considerarsi già definita;
c) la sanzione irrogata all’amministratore di fatto di una società, nell’ipotesi in cui l’ente abbia provveduto al versamento delle imposte contestate.
In tale contesto, peraltro, sempre traendo spunto dai pregressi documenti di prassi, è verosimile che nel caso in cui la lite riguardi un atto che contenga l’applicazione del cumulo giuridico di sanzioni sia collegate sia non collegate al tributo, il contribuente può definire la controversia a zero a condizione che le relative imposte siano versate.