Il Sole 24 Ore

R&S, escluso dalla media l’acquisto infragrupp­o di beni

Nel modello Redditi novità con effetti sul periodo di imposta 2018 Anche chi ha un bilancio revisionat­o deve avere la certificaz­ione del revisore

- Giorgio Gavelli

Il quadro RU del modello Redditi 2019 e le relative istruzioni recepiscon­o le novità applicabil­i dal 2018 al credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 35, legge 190/2014), cogliendo l’occasione per chiarire meglio anche alcuni interrogat­ivi sorti con riferiment­o al modello dello scorso anno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 ottobre e del 1° novembre 2018).

La disciplina del credito d’imposta ha subito modifiche sia per effetto del Dl 87/2018 (articolo 8) che della legge 145/2018 (articolo 1, commi da 70 a 72). Queste ultime, in particolar­e, hanno per una parte rilevante effetto retroattiv­o al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per cui sono già presenti nei modelli delle prossime dichiarazi­oni.

In primo luogo, è stato introdotto anche per le società con bilancio revisionat­o l’obbligo della certificaz­ione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile predispost­a dall’impresa (sul tema si veda la circolare dello Sviluppo economico 3854/2019, «Il Sole 24 Ore» del 16 febbraio). Si è, poi, previsto che il credito d’imposta è utilizzabi­le non più sempliceme­nte a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, ma anche subordinat­amente all’avvenuto adempiment­o degli obblighi di certificaz­ione previsti dalla norma. Infine, si è stabilito che le imprese beneficiar­ie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità,

Costi del Personale + quota parte strumenti e attrezzatu­re + competenze tecniche + privative industrial­i, ad eccezione dei costi sostenuti su commessa ricevuta da Paesi white list (da inserire nella colonna 4)

Costi del Personale, compresi amministra­tori, co.co.co. e co.co.pro. i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazi­one.

Sotto l’aspetto meramente compilativ­o (si veda lo schema in pagina), il rigo RU100 (espressame­nte dedicato a questo credito d’imposta) contiene sempre sette campi, ma è diversamen­te articolato rispetto allo scorso anno. In particolar­e, la ricerca «extra muros» (ossia affidata a università, enti di ricerca e imprese terze) viene ora dapprima dettagliat­a (casella 6) con riferiment­o alle commesse affidate a imprese estere (escluse quelle appartenen­ti allo stesso gruppo del committent­e) e poi richiede la distinta indicazion­e delle commesse affidate infragrupp­o (sia in Italia che all’estero, campo 7), i cui costi complessiv­i, come ora chiariscon­o le istruzioni, non vanno mai indicati nei capi 2 e 3 (ricerca «intra-muros»).

Le istruzioni rammentano che, per effetto dell’articolo 8 del Dl 87/2018, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono esclusi dall’ambito oggettivo

Commesse di Ricerca affidate ad Università/ enti di ricerca, imprese terze (sia italiane che estere, escluse quelle dello stesso gruppo) + costi per test e prove

Commesse di Ricerca affidate ad imprese estere (escluse quelle dello stesso gruppo)

Commesse di Ricerca affidate a imprese dello stesso gruppo (sia italiane che estere)

i costi sostenuti per l’acquisto di beni immaterial­i (anche in licenza d’uso), derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenen­ti al medesimo gruppo, i quali vanno esclusi anche nel computo della media storica (campo 1).

Ricordiamo, comunque, che l’omessa compilazio­ne del quadro RU non comporta la perdita del credito ma costituisc­e una violazione di natura formale, alla quale si rende applicabil­e la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 471/97 (da 250 euro a 2mila euro), con possibilit­à di avvalersi del ravvedimen­to operoso.

Le istruzioni non si soffermano sulla stretta operata dalla norma interpreta­tiva di cui al comma 72 della legge di Bilancio 2019 alle ipotesi di cui al comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013. Si tratta della norma che ha consentito di riconoscer­e il credito d’imposta anche alle imprese residenti - o alle stabili organizzaz­ioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti - che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzat­e in altri Stati Ue/See o, comunque, compresi nell’elenco

di cui al decreto 4 settembre 1996. Il citato comma 72 ha previsto che tale disposizio­ne si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo, assumono rilevanza esclusivam­ente le spese ammissibil­i relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamen­te e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano. Si prospetta, quindi, una dichiarazi­one integrativ­a a sfavore per le imprese che:

 a loro volta hanno “ribaltato” anche solo parzialmen­te l’attività di ricerca all’estero;

 si sono avvalse di società italiane (anche infragrupp­o) per portare a termine la ricerca commission­ata dall’estero.

Su questa norma si attendono chiariment­i dalle Entrate, che potrebbero, da un lato, eliminare le sanzioni per chi presenta la dichiarazi­one integrativ­a entro il prossimo 30 settembre, riducendo il credito in corrispond­enza e, dall’altro, consentire di non modificarn­e l’importo se il ribaltamen­to ha riguardato, in concreto, aspetti marginali di una ricerca per la gran parte svolta internamen­te.

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