R&S, escluso dalla media l’acquisto infragruppo di beni
Nel modello Redditi novità con effetti sul periodo di imposta 2018 Anche chi ha un bilancio revisionato deve avere la certificazione del revisore
Il quadro RU del modello Redditi 2019 e le relative istruzioni recepiscono le novità applicabili dal 2018 al credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 35, legge 190/2014), cogliendo l’occasione per chiarire meglio anche alcuni interrogativi sorti con riferimento al modello dello scorso anno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 ottobre e del 1° novembre 2018).
La disciplina del credito d’imposta ha subito modifiche sia per effetto del Dl 87/2018 (articolo 8) che della legge 145/2018 (articolo 1, commi da 70 a 72). Queste ultime, in particolare, hanno per una parte rilevante effetto retroattivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per cui sono già presenti nei modelli delle prossime dichiarazioni.
In primo luogo, è stato introdotto anche per le società con bilancio revisionato l’obbligo della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (sul tema si veda la circolare dello Sviluppo economico 3854/2019, «Il Sole 24 Ore» del 16 febbraio). Si è, poi, previsto che il credito d’imposta è utilizzabile non più semplicemente a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, ma anche subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma. Infine, si è stabilito che le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità,
Costi del Personale + quota parte strumenti e attrezzature + competenze tecniche + privative industriali, ad eccezione dei costi sostenuti su commessa ricevuta da Paesi white list (da inserire nella colonna 4)
Costi del Personale, compresi amministratori, co.co.co. e co.co.pro. i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
Sotto l’aspetto meramente compilativo (si veda lo schema in pagina), il rigo RU100 (espressamente dedicato a questo credito d’imposta) contiene sempre sette campi, ma è diversamente articolato rispetto allo scorso anno. In particolare, la ricerca «extra muros» (ossia affidata a università, enti di ricerca e imprese terze) viene ora dapprima dettagliata (casella 6) con riferimento alle commesse affidate a imprese estere (escluse quelle appartenenti allo stesso gruppo del committente) e poi richiede la distinta indicazione delle commesse affidate infragruppo (sia in Italia che all’estero, campo 7), i cui costi complessivi, come ora chiariscono le istruzioni, non vanno mai indicati nei capi 2 e 3 (ricerca «intra-muros»).
Le istruzioni rammentano che, per effetto dell’articolo 8 del Dl 87/2018, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono esclusi dall’ambito oggettivo
Commesse di Ricerca affidate ad Università/ enti di ricerca, imprese terze (sia italiane che estere, escluse quelle dello stesso gruppo) + costi per test e prove
Commesse di Ricerca affidate ad imprese estere (escluse quelle dello stesso gruppo)
Commesse di Ricerca affidate a imprese dello stesso gruppo (sia italiane che estere)
i costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali (anche in licenza d’uso), derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo, i quali vanno esclusi anche nel computo della media storica (campo 1).
Ricordiamo, comunque, che l’omessa compilazione del quadro RU non comporta la perdita del credito ma costituisce una violazione di natura formale, alla quale si rende applicabile la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 471/97 (da 250 euro a 2mila euro), con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Le istruzioni non si soffermano sulla stretta operata dalla norma interpretativa di cui al comma 72 della legge di Bilancio 2019 alle ipotesi di cui al comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013. Si tratta della norma che ha consentito di riconoscere il credito d’imposta anche alle imprese residenti - o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti - che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue/See o, comunque, compresi nell’elenco
di cui al decreto 4 settembre 1996. Il citato comma 72 ha previsto che tale disposizione si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano. Si prospetta, quindi, una dichiarazione integrativa a sfavore per le imprese che:
a loro volta hanno “ribaltato” anche solo parzialmente l’attività di ricerca all’estero;
si sono avvalse di società italiane (anche infragruppo) per portare a termine la ricerca commissionata dall’estero.
Su questa norma si attendono chiarimenti dalle Entrate, che potrebbero, da un lato, eliminare le sanzioni per chi presenta la dichiarazione integrativa entro il prossimo 30 settembre, riducendo il credito in corrispondenza e, dall’altro, consentire di non modificarne l’importo se il ribaltamento ha riguardato, in concreto, aspetti marginali di una ricerca per la gran parte svolta internamente.