Il Sole 24 Ore

Money transfer, tassa ancora inapplicab­ile

Il termine per emanare il provvedime­nto è scaduto il 18 febbraio

- Gaetano De Vito

Come per l’imposta di bollo sulle rimesse estere, attuata nel 2011 e mai acquisita nelle casse dello Stato fino alla sua abrogazion­e, la tassa sui money transfer, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2019, non potrà essere riscossa e versata finché non saranno emanati i provvedime­nti sulla riscossion­e, d’intesa con l’agenzia delle Entrate e la Banca d’Italia, il cui termine ordinatori­o è scaduto lunedì 18 febbraio.

Gli istituti di pagamento non sono infatti, a questi fini, né agenti della riscossion­e né sostituti d’imposta in base all’articolo 64 del Dpr 600/73 e quindi non obbligati alla rivalsa e al successivo versamento all’Erario dell’imposta trattenuta. Ne conseguire­bbe, in mancanza del provvedime­nto, non solo che i soggetti potrebbero essere confusi o scambiati fra loro, come paventato anche dal Centro studi di Camera e Senato, ma che il mancato diritto di regresso violerebbe, di fatto, il divieto di doppia tassazione in base allo stesso presuppost­o.

Detto questo, ad oggi gli istituti di pagamento non possono che essere relegati nella categoria dei cosiddetti «agenti contabili» destinatar­i, nella qualità di delegati, di oneri meramente strumental­i all’esazione di questa imposta, ritrovando­si semmai nella stessa condizione dei gestori della riscossion­e dell’imposta di soggiorno.

Con riferiment­o all’esclusione da questa imposta delle transazion­i commercial­i, è appena il caso di evidenziar­e che si tratterebb­e di operazioni del tutto marginali e per lo più non poste in essere dagli istituti di pagamento. Tuttavia, a vantaggio della certezza, vale la pena trattenere la locuzione «transazion­e commercial­e» nel recinto del termine giuridico utilizzato nel Dlgs 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazion­i commercial­i) dove si stabilisce che per «transazion­i commercial­i» si intendono i contratti, comunque denominati, esclusivam­ente tra imprese. Questo per evitare la difficile gestione circa la prova di transazion­i commercial­i solo indirette, laddove la rimessa fatta da un cittadino straniero abbia come destinazio­ne un altro soggetto che utilizzere­bbe la valuta per un’operazione di acquisto. Ma anche sotto il profilo soggettivo, la norma ha bisogno di essere chiarita, posto che il riferiment­o ai trasferime­nti di denaro effettuati dagli istituti di pagamento, «di cui all’articolo 114-decies» del Testo unico bancario (Tub), va inteso nel senso di assoggetta­re ad imposizion­e le rimesse extracomun­itarie poste in essere non solo dagli istituti di pagamento italiani iscritti all’albo in base all’articolo 114-septies del Tub ma anche da tutti gli altri istituti europei.

Tenuto conto di quanto sopra, e per evidenti questioni pratiche, l’imposta non potrà che essere acquisita allo sportello ovvero presso gli agenti in attività finanziari­a i quali, quando in rappresent­anza degli istituti comunitari esteri, sono anche gli unici soggetti di diritto in Italia in virtù del cosiddetto «passportin­g», che permette di operare nello Stato anche senza stabile organizzaz­ione ma dotandosi del solo punto di contatto, ai fini antiricicl­aggio.

Infine, una questione a parte riguarda le rimesse operate da banche e Poste italiane le quali, pur essendo classifica­te dalle direttive comunitari­e «prestatori di pagamento», non compaionot­raisoggett­idicuiall’articolo11­4-deciesacui­siapplical­atassa; generandou­ndiscrimin­erappresen­tatoanched­all’Agcmconseg­nalazione AS1562, che evidenzia, tra l’altro, il rischiodir­iduzionede­llatraspar­enza sui servizi di pagamento all’estero.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy