Riserva per gli utili da titoli non svalutati
Il regolamento Ivass deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Le compagnie assicurative che esercitano la facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati nei bilanci 2018, devono accantonare gli utili derivanti dall'esercizio di tale facoltà in una riserva indisponibile. Lo prevede il regolamento 43 del 12 febbraio scorso con il quale l'Ivass ha attuato, per il settore assicurativo, le disposizioni introdotte dall'articolo 20- quater del decreto fiscale (Dl 119/2018 convertito nella legge 136/2018).
In termini generali, in base a tale articolo i soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono derogare agli ordinari criteri di valutazione in bilancio dei titoli appartenenti all'attivo circolante, mantenendo, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
In pratica, si concede la facoltà di non valutare i titoli in base al valore desumibile dall'andamento del mercato, eccetto il caso in cui la perdita abbia carattere durevole.
Tale deroga ha carattere transitorio e si applica con riferimento all'esercizio in corso al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) e, quindi, con riferimento all'esercizio 2018, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. La misura potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del ministro dell'Economia. Il regime derogatorio si applica anche alle compagnie assicurative che redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Con il regolamento l'Ivass ha disciplinato le modalità attuative ed applicative delle disposizioni di cui al citato articolo 20-quater. In particolare, si prevede la facoltà per le imprese che registrano minusvalenze sui titoli appartenenti al portafoglio non durevole alla chiusura dell'esercizio 2018, di valutarli al valore risultante dal bilancio 2017 (ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo di acquisizione), fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Inoltre, in base al regolamento, le compagnie che si avvalgono del regime derogatorio devono accantonare gli utili risultanti dall'esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e devono dare specifica informativa (nella relazione sulla gestione e nella nota informativa) dei criteri di individuazione e valutazione dei titoli adottati, nonché degli importi delle poste patrimoniali ed economiche interessate dall'esercizio della facoltà.
Infine, il regolamento prevede anche presidi di governance per le compagnie che lo utilizzano. La deroga è adottata con delibera dell'organo amministrativo della compagnia che deve tenere conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. La relazione attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari e le scadenze dei relativi esborsi con particolare riguardo al portafoglio assicurativo.
Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.