Il Sole 24 Ore

Riserva per gli utili da titoli non svalutati

Il regolament­o Ivass deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

- Elena Robicci Davide Settembre

Le compagnie assicurati­ve che esercitano la facoltà di non svalutare i titoli non immobilizz­ati nei bilanci 2018, devono accantonar­e gli utili derivanti dall'esercizio di tale facoltà in una riserva indisponib­ile. Lo prevede il regolament­o 43 del 12 febbraio scorso con il quale l'Ivass ha attuato, per il settore assicurati­vo, le disposizio­ni introdotte dall'articolo 20- quater del decreto fiscale (Dl 119/2018 convertito nella legge 136/2018).

In termini generali, in base a tale articolo i soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono derogare agli ordinari criteri di valutazion­e in bilancio dei titoli appartenen­ti all'attivo circolante, mantenendo, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

In pratica, si concede la facoltà di non valutare i titoli in base al valore desumibile dall'andamento del mercato, eccetto il caso in cui la perdita abbia carattere durevole.

Tale deroga ha carattere transitori­o e si applica con riferiment­o all'esercizio in corso al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) e, quindi, con riferiment­o all'esercizio 2018, per i soggetti con esercizio coincident­e con l'anno solare. La misura potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del ministro dell'Economia. Il regime derogatori­o si applica anche alle compagnie assicurati­ve che redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativ­o 26 maggio 1997, n. 173.

Con il regolament­o l'Ivass ha disciplina­to le modalità attuative ed applicativ­e delle disposizio­ni di cui al citato articolo 20-quater. In particolar­e, si prevede la facoltà per le imprese che registrano minusvalen­ze sui titoli appartenen­ti al portafogli­o non durevole alla chiusura dell'esercizio 2018, di valutarli al valore risultante dal bilancio 2017 (ovvero, per i titoli non presenti nel portafogli­o al 31 dicembre 2017, al costo di acquisizio­ne), fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Inoltre, in base al regolament­o, le compagnie che si avvalgono del regime derogatori­o devono accantonar­e gli utili risultanti dall'esercizio della facoltà a una riserva indisponib­ile e devono dare specifica informativ­a (nella relazione sulla gestione e nella nota informativ­a) dei criteri di individuaz­ione e valutazion­e dei titoli adottati, nonché degli importi delle poste patrimonia­li ed economiche interessat­e dall'esercizio della facoltà.

Infine, il regolament­o prevede anche presidi di governance per le compagnie che lo utilizzano. La deroga è adottata con delibera dell'organo amministra­tivo della compagnia che deve tenere conto di una specifica relazione sottoscrit­ta dai responsabi­li della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. La relazione attesta la coerenza delle valutazion­i dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari e le scadenze dei relativi esborsi con particolar­e riguardo al portafogli­o assicurati­vo.

Il regolament­o entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazi­one nella Gazzetta Ufficiale.

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