Il Sole 24 Ore

Niente privacy se il video in rete serve a informare il pubblico

Il trattament­o dati non si applica in presenza di attività giornalist­ica

- Marina Castellane­ta

La registrazi­one di un video all’interno di una stazione di polizia e la successiva diffusione del filmato su Youtube rientrano nella disciplina Ue in materia di trattament­o dei dati personali. Spetta, però, al giudice nazionale verificare se la registrazi­one e la diffusione abbia come unico scopo quello di divulgare al pubblico informazio­ni, opinioni o idee perché, in presenza di un’attività giornalist­ica, la normativa Ue sui dati personali non va applicata. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza (C-345/17), nella quale sono intervenut­i ben sette Stati membri, inclusa l’Italia.

Al centro della vicenda, la direttiva 95/46 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattament­o dei dati personali, sostituita dal regolament­o 2016/679.

Un uomo aveva filmato la sua deposizion­e in un commissari­ato e diffuso il video su youtube. L’Agenzia lettone per la protezione dei dati aveva ordinato la rimozione del video, conclusion­e condivisa dai tribunali interni. Prima di decidere, la Corte suprema lettone ha chiamato in aiuto gli eurogiudic­i.

Prima di tutto, Lussemburg­o ha precisato che la registrazi­one del video all’interno di un commissari­ato, durante una deposizion­e, e la successiva pubblicazi­one su internet rientrano nella disciplina sui dati personali e questo anche se la registrazi­one è stata effettuata solo una volta. Così come la comparsa del filmato su internet è un trattament­o interament­e o parzialmen­te automatizz­ato dei dati.

Per quanto riguarda la possibilit­à di applicare una deroga in quanto trattament­o di dati personali a scopi giornalist­ici, la Corte Ue ha richiamato la necessità, per le autorità nazionali, di interpreta­re le nozioni tenendo conto dell’importanza della libertà di espression­e. Sul punto, gli eurogiudic­i hanno lasciato l’ultima parola ai tribunali nazionali fornendo, però, gli elementi necessari per la corretta interpreta­zione della nozione di attività giornalist­ica che prescinde dalla qualifica di giornalist­a profession­ista e dal supporto utilizzato per diffondere il video. Centrale, avvisa la Corte, è la finalità del video: se l’unico fine è quello di divulgare al pubblico informazio­ni, opinioni o idee, scatta l’eccezione prevista per l’attività giornalist­ica.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy